le notizie attestate dal D.u.r.c. possono essere comunque rese oggetto della dichiarazione ex art. 77 bis D.P.R. n. 445 del 2000»
le notizie attestate dal D.u.r.c. possono essere comunque rese oggetto della dichiarazione ex art. 77 bis D.P.R. n. 445 del 2000»
la mancata specificazione delle specifiche ragioni di «non assoggettabilità» all’obbligo di assunzione dei disabili di cui all’art. 3 della l. n. 68 del 1999 non vale a far ritenere inidonea la dichiarazione, resa comunque in conformità al disciplinare, da parte dell’A.t.i. ricorrente.
Con il secondo motivo la controinteressata deduce l’irregolare ammissione dell’A.t.i. ricorrente alla gara poiché la stessa avrebbe prodotto un D.u.r.c. recante il timbro «per partecipazione a gare d’appalto», contestuale alla dicitura «per iscrizioni ad albo fornitori», e, dunque, in tesi, inidoneo per la partecipazione a gare d’appalto.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale la controinteressata si duole dell’ammissione, asseritamente illegittima, alla gara dell’A.t.i. ricorrente poiché questa, nel dichiarare la sua regolarità con riguardo alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, non avrebbe specificato se tale condizione derivi dalla presenza di un organico inferiore alle 15 unità, ovvero superiore in difetto di nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
La censura relativa al secondo ricorso non è persuasiva.
Sul punto, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, sulla base di un’interpretazione cui il Collegio ritiene qui di dover seguire, che «l’obbligo di produzione del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 19 comma 12 della legge n. 109 del 1994 e relative disposizioni attuative, siccome richiamata in ambito regionale, deve ritenersi superato per sopravvenuta incompatibilità di detta disposizione con l’art. 16 bis comma 10 del decreto legge n. 185 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 2 del 2009, espressione di principi di semplificazione contenuti anche nella legislazione regionale (cfr. art. 21 L.r. n. 10 del 1991), disposizione per effetto della quale le notizie attestate dal D.u.r.c. possono essere comunque rese oggetto della dichiarazione ex art. 77 bis D.P.R. n. 445 del 2000» (cfr. Tar Sicilia, ord. 7 ottobre 2009, n. 933; C.g.a., ord. 26 novembre 2009, n. 1165).
La possibilità di rendere tale dichiarazione, oltre che costituire principio generale espresso dal d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 77 bis), era prevista dal bando e, la dichiarazione prodotta, richiama l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75 D.P.R. n. 554 del 1999, tra le quali vengono in rilievo anche quelle sostanzialmente coincidenti con il contenuto certificatorio del D.u.r.c.
Anche il terzo motivo è infondato
Va preliminarmente precisato che il disciplinare di gara ha previsto l’obbligo di dichiarare, «nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000», la «propria condizione di non assoggettabilità gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla l. n. 69 del 1999» (pag. 13 disciplinare cit.), obbligo assolto dall’A.t.i. ricorrente.
D’altra parte, il modello di dichiarazione allegato al bando ed al disciplinare nessuna specificazione in ordine alla fattispecie richiedeva in capo al soggetto dichiarante, limitandosi a concentrare in un'unica previsione l’ipotesi di non assoggettabilità agli obblighi ex l. n. 68 del 1999 in argomento.
L’assunto della controinteressata circa l’asserita non conformità della dichiarazione resa alle richiamate disposizioni non convince, per ragioni riconducibili al dato formale della legge di gara, oltre che di rilievo sostanziale. La previsione del bando, invero, era finalizzata unicamente ad ottenere la dichiarazione di non assoggettabilità dell’impresa agli obblighi in questione, e ciò nella indistinta ipotesi di «concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000», ipotesi rimasta indistinta anche nel richiamo operato con lo schema di dichiarazione allegato: circostanze, entrambe, che certamente non avrebbero potuto condurre all’esclusione dalla gara, ma, al più, come osservato dall’A.t.i. ricorrente, ad un’eventuale richiesta di chiarimenti od integrazione da parte dell’Amministrazione, vieppiù risultando sostanzialmente irrilevanti, per le finalità proprie dell’Amministrazione, le ragioni di siffatta esenzione dagli obblighi di assunzione dei disabili.
Ed invero, il Ministero del Lavoro, sul punto, con circolare 26 giugno 2000, n. 41 ha chiarito che:
- al datore di lavoro è richiesto l’assolvimento dell’«obbligo complessivo» nella misura di cui all’art. 3 della l. n. 68 del 1999;
- i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenuti a richiedere la certificazione agli uffici, poiché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge 68 del 1999 e che a maggior ragione ciò vale per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti;
- la condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria deve ritenersi adempimento del tutto sufficiente.
Per quanto sopra, dunque, la mancata specificazione delle specifiche ragioni di «non assoggettabilità» all’obbligo di assunzione dei disabili di cui all’art. 3 della l. n. 68 del 1999 non vale a far ritenere inidonea la dichiarazione, resa comunque in conformità al disciplinare, da parte dell’A.t.i. ricorrente.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 7753 del 17 giugno 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo