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le modalità di consegna previste sono solo due e tra queste non è contemplata quella a mano.

Pubblicato il 26/10/2010
Pubblicato in: Sentenze

Niente consegna a mano dell’offerta: le modalità di consegna previste sono solo due e tra queste non è contemplata quella a mano.

il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce evidentemente ad assicurare la massima imparzialità dell'operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte
la giurisprudenza ha più volte chiarito che il principio della massima partecipazione può rappresentare un canone interpretativo in presenza di clausole oscure o di dubbio significato, ma non può dare adito ad interpretazioni estensive laddove la formulazione letterale, come nel caso in esame, non lasci adito a perplessità.

legittima la clausola della lex specialis di gara per la quale <<i plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 8.1. del bando di gara ed all’indirizzo di cui al punto 8.2 del bando di gara>>


La società ricorrente impugna l’aggiudicazione provvisoria e definitiva di un appalto di lavori, nonché tutti gli atti connessi e prodromici.
Con un unico motivo di ricorso censura l’ammissione della Controinteressata srl (controinteressata non costituitasi) per aver questa consegnato a mano il proprio plico, in contrasto con la lex specialis della gara.
Rileva, infatti, che il combinato disposto del punto 8 del bando di gara e del punto 1 del relativo disciplinare non consentirebbe in alcun modo la consegna a mani dell’offerta, prevedendo, quali modalità di consegna, solo la spedizione a mezzo servizio postale o agenzia di recapito autorizzata.
Di qui l’illegittimità dell’aggiudicazione alla controinteressata impresa Saccà, in quanto la corretta esclusione della società Controinteressata, determinando un diverso risultato del calcolo della soglia di anomalia delle offerta, avrebbe condotto all’aggiudicazione in suo favore.
Chiede, pertanto, dopo aver proposto istanza cautelare presidenziale e collegiale, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’aggiudicazione in suo favore.
L’aggiudicataria, tempestivamente costituitasi, contesta l’assunto difensivo della ricorrente, rilevando che l’interpretazione della clausola del disciplinare in questione, proposta dalla Ricorrente sas, non sarebbe corretta da un lato, in quanto configgente con il principio della massima partecipazione, dall’altro perché la sanzione dell’esclusione sarebbe correlata non al mancato rispetto delle modalità di consegna, bensì al mancato rispetto del termine di presentazione.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Nel merito il ricorso principale è fondato.
Il punto nodale della decisione sottoposto all’attenzione del collegio consiste nella valutazione se la clausola di bando, nella sua formulazione letterale ovvero in via interpretativa, sia tale da consentire la consegna a mani.
A tal fine deve richiamarsi la clausola del disciplinare che indica le modalità di consegna.
Essa recita testualmente “i plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 8.1. del bando di gara ed all’indirizzo di cui al punto 8.2 del bando di gara”
Dal punto di vista letterale la sanzione dell’esclusione è prevista in un inciso anteposto, nel costrutto grammaticale, alla previsione dell’obbligo di far pervenire le offerte a mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata alle modalità di consegna, sicchè il senso letterale delle parole è tale da riferirla all’ipotesi di mancato rispetto di tali modalità.
Depone nel senso dell’interpretazione appena prospettata anche la considerazione che le modalità di consegna previste sono solo due e tra queste non è contemplata quella a mano.
Né può ritenersi che l’esclusione sia correlata all’inosservanza del termine di consegna, come prospettato dalla controricorrente, in quanto laddove così interpretata, la previsione sarebbe del tutto superflua perché il mancato rispetto del termine, anche in assenza di espressa sanzione, non potrebbe che condurre all’impossibilità di ammettere l’offerta.
Al più potrebbe ritenersi che la comminatoria di esclusione si riferisca ad entrambe le condizioni richieste e cioè sia quelle relative alle modalità di consegna, sia quelle relative al termine di scadenza, ma ciò non condurrebbe a conclusioni differenti in ordine alle conseguenze di una consegna con modalità difformi da quelle previste.
Così chiarito il significato letterale della clausola, resta da verificare se questa possa essere interpretata estensivamente, ritenendo che la consegna a mani, pur se non prevista, sia comunque consentita.
Tale opzione ermeneutica non è accettabile.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il principio della massima partecipazione può rappresentare un canone interpretativo in presenza di clausole oscure o di dubbio significato, ma non può dare adito ad interpretazioni estensive laddove la formulazione letterale, come nel caso in esame, non lasci adito a perplessità.
Da quanto sin qui esposto consegue che le previsioni del disciplinare imponevano l’ammissione solo delle ditte che avessero rispettato le modalità di consegna ivi esplicitamente previste.
Precipitato logico di tale affermazione è che la società Controinteressata. avrebbe dovuto essere esclusa, con conseguente calcolo della soglia di anomalia senza tenere conto della sua offerta ed aggiudicazione della gara in favore della ricorrente.
Si impone a questo punto, l’esame del ricorso incidentale, con cui si censura la clausola appena esaminata per contrasto con i principi comunitari di massima partecipazione e, comunque per irragionevolezza.
La censura non è fondata.
La giurisprudenza ha più volte affermato, infatti, la legittimità e la razionalità di una regola di gara che imponga determinate modalità di presentazione delle offerte (a mezzo posta o tramite corriere) (v., ex multis, Consiglio Stato, n. 4666/2006 ; n. 82/2005 ed, ancor prima, n. 2291/2002), in considerazione del fatto che il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce evidentemente ad assicurare la massima imparzialità dell'operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte (Cons. St., sez. V, 18.3.2004, n. 1411), scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate.
Alla luce di ciò il ricorso incidentale va rigettato con accoglimento del ricorso principale e conseguente esclusione della Controinteressata srl e necessaria aggiudicazione della gara alla ricorrente, salve le dovute verifiche dell’amministrazione in merito al possesso dei requisiti da parte della impresa Ricorrente.

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 944 del 20 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Calabria, Reggio Calabria

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