Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

Le considerazioni da ultimo svolte in ordine all’insussistente violazione dei principi di...

Pubblicato il 23/06/2010
Pubblicato in: Sentenze
Le considerazioni da ultimo svolte in ordine all’insussistente violazione dei principi di correttezza e buona fede in occasione dell’espletamento della gara, rende il comportamento della stazione appaltante inattaccabile anche dal punto di vista civilistico, non concretandosi la fattispecie contemplata dall’art. 1337 c.c.

Ad ogni modo, non è superfluo osservare che, per giurisprudenza consolidata condivisa da questo Collegio, la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione non si colora fino a quando la procedura selettiva non si esaurisce con l’aggiudicazione definitiva che individua il soggetto possibile contraente, non potendo prima di tale momento l’impresa aggiudicataria essere qualificata come parte della trattativa negoziale; pertanto, in materia di gare pubbliche, la responsabilità precontrattuale è configurabile solo dopo la conclusione della procedura di evidenza pubblica e con riguardo ad un segmento procedimentale successivo all’esito della stessa (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26 maggio 1997 n. 4673; C.G.A. Sicilia, 27 ottobre 2006 n. 610).

Ne deriva che, arrestatasi la procedura revocata alla fase dell’aggiudicazione provvisoria, a maggior ragione la pretesa risarcitoria della ricorrente non può trovare soddisfazione.

 Inoltre, si evidenzia ad abundantiam che, nel caso della responsabilità precontrattuale, il risarcimento non può essere riconosciuto al di là del c.d. interesse negativo, che comprende le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto (danno emergente) e le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali (lucro cessante), non trovando per contro spazio la differente posta di pregiudizio costituita dal mancato utile relativo alla specifica gara d’appalto oggetto di revoca (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 6 febbraio 2008 n. 1069).
Tale danni devono essere, tuttavia, adeguatamente provati nell’an e nel quantum dall’interessato in base alla regola generale dell’onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda la pretesa avanzata; la suddetta regola trova piena applicazione nel giudizio risarcitorio in sede amministrativa, nel quale non si riscontra quella disuguaglianza di posizioni tra amministrazione e privato che giustifica l’applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1794)

Ebbene, parte ricorrente non fornisce alcuna prova della quantificazione dei pregiudizi arrecati al proprio interesse negativo in termini di danno emergente e lucro cessante, limitandosi a proporre, nella memoria depositata il 4 febbraio 2010, solo la quantificazione (10% dell’importo dell’appalto) della lesione dell’interesse positivo all’esecuzione del contratto, non riconoscibile in sede di responsabilità precontrattuale.
Né tale difetto di prova è superabile mediante il ricorso al rimedio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. od all’istituto della condanna generica previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, dal momento che, nel caso di specie, da un lato non sussiste alcuna impossibilità o rilevante difficoltà di quantificare esattamente i pregiudizi subiti, dall’altro non emerge alcuna necessità dell’ulteriore attività collaborativa dell’amministrazione nella quantificazione dei danni, ricadendo tutti gli elementi idonei a comprovare la consistenza degli stessi nella disponibilità della parte interessata.
4. In conclusione, profilandosi l’infondatezza anche della domanda risarcitoria per mancanza degli elementi costitutivi della responsabilità precontrattuale e per omessa quantificazione del danno, il ricorso è in toto da respingere.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 12676 del giugno 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
 Allegati
Scarica


Utilità