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Le certificazioni di qualità estranee all'oggetto dell'appalto...

Pubblicato il 17/11/2010
Pubblicato in: Sentenze

Le certificazioni di qualità prodotte dal raggruppamento aggiudicatario risultano, pertanto, estranee all’oggetto principale dell’appalto e sono conseguentemente inidonee ad attestare la capacità tecnica delle concorrenti.

Tale carenza, a scanso di inammissibili violazioni della par condicio dei concorrenti, non è suscettibile di essere sanata a posteriori attraverso il riferimento, in sede giurisdizionale, ai servizi analoghi gestiti dalle concorrenti ovvero mediante perizie di parte intese a dimostrare l’effettiva professionalità delle concorrenti nello specifico campo di attività.

l’indicazione dei requisiti tecnici per la partecipazione ad una gara d’appalto costituisce una scelta discrezionale dell’amministrazione la quale, come risulta dagli artt. 42 e 43 del d.lgs. n. 163/2006, può prevedere che la dimostrazione degli stessi avvenga attraverso la presentazione di certificazioni di qualità, in mancanza delle quali è legittima l’esclusione dalla gara

La funzione delle certificazioni di qualità, in tal caso, è quella di attestare la capacità tecnica del concorrente in relazione alle prestazioni che sarà chiamato a svolgere in esecuzione del contratto.

Ne consegue che, per poter assolvere la descritta funzione, la certificazione di qualità presentata dal concorrente deve concernere lo specifico oggetto dell’appalto (come nella fattispecie richiesto, per quanto superfluo, dalla legge di gara laddove precisa che la certificazione di qualità deve essere “relativa all’oggetto dell’appalto”).

Nel caso in esame, l’art. 1 del capitolato speciale descrive l’oggetto dell’appalto come “servizio di accoglienza, prenotazione, accettazione, registrazione, pagamento tickets, esenzioni tickets, scelta e revoca del medico, consegna referti presso il P.O. TNE San Giovanni Bosco e i poliambulatori dell’ASL TO2”.

Alla luce del citato art. 1 e come confermato dalle disposizioni del capitolato speciale nel loro complesso, il servizio oggetto dell’affidamento si deve principalmente identificare con un’attività di sportello che, per sua natura, implica capacità relazionali con il pubblico.

Detto servizio comprende, inoltre, attività impiegatizie d’ordine (gestione delle prenotazioni e pagamento dei ticket) nonché compiti materiali (consegna dei referti).

Le certificazioni di qualità prodotte dal raggruppamento aggiudicatario sono riferite, invece, all’ambito dei prodotti informatici e delle relative attività manutentive e di assistenza.

La certificazione presentata dalla mandataria attesta, infatti, il possesso dei requisiti per il seguente campo applicativo: “Progettazione, sviluppo, integrazione e manutenzione di software per sistemi informativi ed erogazione dei relativi servizi di consulenza e formazione. Erogazione di servizi professionali in ambito Information Technology”.

L’analogo documento presentato dalla mandante fa riferimento al seguente campo di attività: “Progettazione e sviluppo software; progettazione ed erogazione di servizi di consulenza alle imprese, help desk, assistenza sistemistica, manutenzione correttiva, migliorativa ed evolutiva del software”.

Gli strumenti informatici rappresentano, però, un semplice strumento di lavoro per gli addetti al servizio posto in gara, il cui oggetto specifico non si identifica certo con la produzione di software ovvero con altre attività inerenti l’ambito informatico (fatte salve le sole incombenze manutentive descritte all’art. 3 del capitolato speciale che, nel complesso delle incombenze rimesse all’esecutore, hanno una valenza certamente non prioritaria ed hanno un rilievo secondario anche sotto il punto di vista economico).

Le certificazioni di qualità prodotte dal raggruppamento aggiudicatario risultano, pertanto, estranee all’oggetto principale dell’appalto e sono conseguentemente inidonee ad attestare la capacità tecnica delle concorrenti.

La doverosa applicazione della legge di gara avrebbe quindi imposto di escludere dalla stessa il raggruppamento privo dei requisiti tecnici (rectius: che non aveva dimostrato il possesso di tali requisiti con le modalità tassativamente previste dal capitolato speciale).

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4083 del 5 novembre 2010 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

 

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