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l’autentica notarile deve essere apposta “di seguito” alla firma del rappresentante del garante

Pubblicato il 18/06/2010
Pubblicato in: Sentenze
A norma dell’ l’art. 72 della L. n. 89/1913 l’autentica notarile deve essere  apposta “di seguito” alla firma del rappresentante del garante

Ma, comunque, nella specie risulta fondato e pertanto va accolto il ricorso incidentale (notificato il 15/18.3.2010), proposto dalla controinteressata CONTROINTERESSATA S.r.l., nella parte in cui è stato dedotto che la cauzione provvisoria, presentata dall’impresa ricor-rente, violava l’art. 72 della L. n. 89/1913, poiché l’autentica nota-rile non era stata apposta “di seguito” alla firma,

1) come sopra detto, il punto 5 del paragrafo “modalità di presenta-zione delle offerte” della lettera invito del 25.3.2009 prescriveva che la firma dell’ente fideiussore in calce alla cauzione provviso-ria doveva “essere autenticata nelle forme di legge, pena l’esclusione”; 2) l’art. 72, commi 1 e 2, L. n. 89/1913 statuisce che: a) l’autentica notarile deve essere “stesa di seguito alle firme” e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del Notaio, con la data e l’indicazione del luogo; b) il Notaio doveva aggiungere la propria firma alle firme, poste sui margini delle pagine precedenti e/o sui fogli intermedi; 3) pertan-to, poiché il Notaio Dott. Esposito C. non ha autenticato “di se-guito” la firma dell’agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A., vergata in calce al secondo foglio della cauzione provviso-ria in commento, denominato “Appendice” (e non ha anche ag-giunto la propria firma a quelle dell’agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A., poste sia nella prima che nella seconda pagina del prima foglio della cauzione provvisoria di cui è causa), deve ritenersi che la cauzione provvisoria, presentata dall’impresa ricorrente, non sia stata autentica “nelle forme di legge”, come prescritto dal predetto punto 5 del paragrafo “modalità di presen-tazione delle offerte” della lettera invito del 25.3.2009, per cui da tale carenza discendeva automaticamente la sanzione dell’esclusione dalla gara, come prestabilito dallo stesso punto 5 del paragrafo “modalità di presentazione delle offerte” della lettera invito del 25.3.2009.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso incidentale e l’improcedibilità del ricorso principale.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto: 1) dell’illegittimità dei prov-vedimenti di esclusione impugnati; 2) delle circostanze che: a) la cauzione provvisoria di cui è causa non era stata redatta dal No-taio Dott. Esposito C.; b) i due primi fogli erano stati già esibiti materialmente congiunti al predetto Notaio; c) lo spazio seguente alla firma dell’agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A., apposta sul secondo foglio, non era sufficiente per aggiun-gere in calce l’intera formula dell’autentica notarile; d) tale Pub-blico Ufficiale non poteva stendere in modo dattiloscritto l’autentica in calce al secondo foglio della cauzione provvisoria in esame, per cui era stata raccolta (su un altro foglio) nuovamente la firma dell’agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A.; e) la cauzione provvisoria, oggetto della controversia in esame, risul-tava affetta soltanto da un vizio formale, ma sostanzialmente la firma dell’agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A. era stata autenticata dal Notaio Dott. Esposito C., in quanto tale Pubblico Ufficiale aveva attestato (oltre che la SOCIETA’ GARANTE S.p.A. era autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni) la certez-za dell’identità dell’agente di Afragola della SOCIETA’ GARANTE S.p.A., Sig.ra S. Rosa, e che la firma di quest’ultima era stata apposta alla sua presenza nella medesima data del 14.4.2009.

A  cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 387 dell ‘ 11  giugno 2010, pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza
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