l’annullamento (dell’aggiudicazione provvisoria ) trova congruo sostegno nella verificata assenza, in capo alla ricorrente, di un requisito di qualificazione richiesto dalla lettera di invito, pertinente all’esperienza maturata in uno specifico settore di attività
né è condivisibile la censura, con cui parte ricorrente si duole della mancanza dell’avviso di avvio del procedimento di autotutela di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990
non può connotarsi di contraddittorietà il comportamento dell’amministrazione teso a ricondurre l’agire dei pubblici poteri nell’alveo della legittimità
si ravvisa la superfluità dell’adempimento di tale formalità (dell’avviso di avvio del procedimento di autotutela ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990) prima dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione provvisoria, dal momento che quest’ultima si configura come atto endoprocedimentale, che si inserisce nell’iter di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che l’individuazione finale dell’affidatario dell’appalto si cristallizza soltanto nell’aggiudicazione definitiva; pertanto, versandosi ancora nell’ambito dell’unico procedimento iniziato con l’istanza di partecipazione alla gara, e vantando in tal caso l’aggiudicatario provvisorio solo una mera aspettativa alla conclusione del procedimento, la stazione appaltante non è affatto onerata di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela (giurisprudenza consolidata: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2010 n. 3966, 21 novembre 2007 n. 5925 e 22 ottobre 2007 n. 5532; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 13 novembre 2009 n. 1871 e 14 luglio 2009 n. 1308; TAR Valle d’Aosta, Sez. I, 13 maggio 2009 n. 42);
fino all’aggiudicazione definitiva di una gara non è configurabile alcuna posizione consolidata in capo all’impresa concorrente che possa postulare il riferimento, in occasione dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione provvisoria, ad un interesse pubblico giustificativo del sacrificio dell’interesse privato; pertanto, deve riconoscersi all’amministrazione il potere di provvedere in merito senza essere tenuta ad esternare una particolare motivazione, giustificandosi il disposto annullamento “ex se” in base alla sola riscontrata e dichiarata esistenza di vizi di legittimità, come puntualmente avvenuto nella presente fattispecie (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 23 aprile 2010 n. 2085; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 3 febbraio 2010 n. 555; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2009 n. 10991; TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1794; TAR Abruzzo Pescara, 27 giugno 2005 n. 410; TAR Liguria, Sez. II, 2 luglio 2004 n. 1068);
né, come sostenuto in gravame, può essere tacciato di contraddittorietà il comportamento della stazione appaltante, la quale, in occasione dei precedenti affidamenti alla ricorrente dello stesso servizio di pulizia sin dal 2007, non aveva ritenuto necessaria l’attivazione dell’oggetto sociale quanto all’attività di raccolta di carta, cartone e vetro;
- basta rilevare che nelle precedenti occasioni si trattava di affidamento diretto del servizio in questione, mentre il caso di specie concerne la diversa ipotesi di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del miglior contraente, di per sé caratterizzata da più stringenti regole in tema di qualificazione dei partecipanti, in virtù delle ineludibili esigenze di tutela della concorrenzialità e della parità di condizioni
atteso che in linea di principio non può connotarsi di contraddittorietà il comportamento dell’amministrazione teso a ricondurre l’agire dei pubblici poteri nell’alveo della legittimità, non potendo l’ossequio formale al principio di non contraddizione comportare compromessi al ribasso sul rispetto dei valori fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento, è dirimente osservare che nella presente fattispecie la stazione appaltante ha congruamente motivato il suo ripensamento sulla scorta della condivisione di quanto contenuto in un esposto legale recapitato nel frattempo e della “più attenta lettura del certificato di iscrizione alla CCIAA della Coop Il Ricorrente” (cfr. parte motiva della determinazione n. 50/2009)
resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza ed analoga sorte subisce la connessa domanda risarcitoria, non essendosi profilata l’ingiustizia dei danni asseritamente patiti;
- in conclusione, l’odierno ricorso deve essere in toto respinto, mentre sussistono giusti motivi, in ragione della particolarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 22122 del 2 novembre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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