Pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto disporne l’esclusione per mancanza (e comunque mancata dimostrazione) di un requisito specifico di ammissione.
Detta omissione comporta l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 48 d. lgs. 163/06 s.m.i., del bando e del disciplinare di gara (art. 5.1.2. lettera e).
La rilevata fondatezza della censura esaminata comporta l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti assorbiti gli altri motivi in esso contenuti.
Pertanto va annullata l’aggiudicazione impugnata con il ricorso in epigrafe,con conseguente inefficacia del disciplinare stipulato il 29/6/2010.
Va rigettata la domanda di risarcimenti dei danni formulata dal raggruppamento ricorrente atteso che avuto riguardo al fatto che a seguito della ordinanza cautelare in ottemperanza all’ordinanza CGA n. 704/2010, la Camera di commercio di Catania ha sospeso tempestivamente i lavori non emergono profili di danno patrimoniale in capo al raggruppamento ricorrente.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4675 del 7 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Catani
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