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L'amministrazione avrebbe dovuto consentire l’integrazione dell’importo entro

Pubblicato il 19/07/2010
Pubblicato in: Sentenze
a fronte dell’inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l’amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, avrebbe dovuto consentire l’integrazione dell’importo entro un termine perentorio, senza adottare, omisso medio, la sanzione dell’immediata esclusione

la stazione appaltante, nel predisporre gli atti di una gara d’appalto, ha l’onere di indicare con chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti

le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l’ammissione alla gara, ed in particolar modo le clausole di esclusione dalla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti

nel caso di specie la mancata indicazione negli atti di gara, da parte della stazione appaltante, dell’esatto importo del contributo da versare, ha innescato un profilo di incertezza sulla portata dell’adempimento, contribuendo a provocare l’errore dell’impresa ricorrente

Rilevato che il giudizio ha ad oggetto la procedura aperta indetta dal Comune di Rocca d’Evandro per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, inizialmente culminata nell’aggiudicazione in favore della Controinteressata, avendo quest’ultima totalizzato 56,50 punti a fronte dei 52,00 punti conseguiti dalla seconda classificata RICORRENTE. S.p.A.;
Rilevato, ai fini che in questa sede rilevano, che, in sede di riedizione della gara a seguito di ordinanza cautelare n. 2373/2008 del Consiglio di Stato, l’amministrazione ha disposto l’esclusione dalla procedura non solo dell’originaria aggiudicataria, che non aveva versato il contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ma anche della seconda classificata, Ricorrente s.p.a., che aveva invece versato un importo di euro 50,00, pari alla metà dell’importo massimo che le istruzioni operative impartite dall’Autorità stabiliscono per le gare di valore indeterminato;
qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato

Ritenuto che le censure mosse dall’appellante avverso la statuizione di prime cure che ha confermato la legittimità di detta ultima esclusione, sono suscettibili di positiva valutazione alla stregua dei rilievi che seguono:
a) alla stregua di un consolidato principio giurisprudenziale, la stazione appaltante, nel predisporre gli atti di una gara d’appalto, ha l’onere di indicare con chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui si correla l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche, non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti;
b) in particolare, le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l’ammissione alla gara, ed in particolar modo le clausole di esclusione dalla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico l’esigenza di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un’aggiudicazione alle condizioni migliori possibili.
c) nel caso di specie la mancata indicazione negli atti di gara, da parte della stazione appaltante, dell’esatto importo del contributo da versare, ha innescato un profilo di incertezza sulla portata dell’adempimento, contribuendo a provocare l’errore dell’impresa ricorrente, che ha quantificato l’importo del contributo in ragione dell’importo specifico ricavabile sulla base del valore dell’appalto arguibile ai sensi dell’art. 29, comma 12, del codice dei contratti pubblici, invece che della misura massima relativa alle gare ad importo indeterminato;
d) a fronte dell’inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l’amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, avrebbe dovuto consentire l’integrazione dell’importo entro un termine perentorio, senza adottare, omisso medio, la sanzione dell’immediata esclusione (cfr., in termini, l’indirizzo interpretativo assunto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere n 4 del 31 gennaio 2008);
Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento, con conseguente accoglimento, nella parte che qui rileva, del ricorso di primo grado e conseguente annullamento del provvedimento con cui l’amministrazione ha disposto l’esclusione dell’appellante dalla procedura;

a cura di Sonia Lazzini
riportiamo qui di seguito la decisione numero 4478 del 12 luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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