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La valutazione effettuata si pone in contraddizione con il chiarimento fornito inserendo un...

Pubblicato il 09/06/2010
Pubblicato in: Sentenze
La valutazione effettuata si pone in contraddizione con il chiarimento fornito inserendo un parametro di giudizio (la compatibilità del progetto con l’integrazione della rete termica) non solo non previsto dalla disciplina di gara, ma espressamente escluso in sede di chiarimenti, determinando una oggettiva penalizzazione alla ricorrente che, al termine delle operazioni valutative, ha visto sfumare le proprie possibilità di aggiudicarsi la gara in virtù di uno scarto pari a 0,657 punti.

Ne deriva che il punteggio attribuito alla ricorrente relativamente al parametro in esame è da ritenersi arbitrario ed illogico e, come tale, suscettibile di essere sottoposto a sindacato giurisdizionale.

A tal proposito, si precisa che è nota la Collegio la giurisprudenza richiamata dalle resistenti a sostegno della pretesa insindacabilità delle valutazioni afferenti il merito tecnico dell’offerta (Cons. Stato, 19 novembre 2009, n. 7259), ma deve rilevarsi come, nel caso di specie, la palese contraddittorietà della valutazione operata dalla Stazione appaltante é tale da indurre a ritenere che, nella fattispecie, risultino travalicati quei canoni di ragionevolezza e congruità che la stessa giurisprudenza invocata indica come limiti della discrezionalità amministrativa.

Nel caso di specie, infatti, l’Amministrazione, non solo non ha valutato nella giusta misura un significativo elemento migliorativo (la sostituzione dei generatori) suscettibile di comportare un incremento del punteggio ma, con la propria fuorviante risposta al “Quesito 5”, non ha posto la ricorrente in condizione di formulare un’offerta calibrata sulla reale necessità di una integrazione fra le due Centrali che avrebbe sicuramente garantito un migliore apprezzamento della propria offerta da parte della Commissione.
Nessuna rilevanza, a sostegno della posizione delle resistenti può essere riconosciuta all’introduzione della possibilità di ridurre la durata contrattuale a soli 18 mesi motivata con riferimento a “problematiche connesse alla costruzione del nuovo Riguarda” che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata, non poteva integrare implicitamente i parametri di valutazione.
Semmai, deve rilevarsi, la previsione di una scadenza anticipata così motivata lascia intendere che le suddette “problematiche” si sarebbero dovute affrontare in sede di riaffidamento del servizio da esperirsi una volta acclarata la necessità di una integrazione di rete (causa della ipotizzata rescissione del contratto oggetto di rettifica del Capitolato).
La fondatezza del motivo di ricorso e la conseguente acclarata illegittimità del procedimento di valutazione delle offerte tecniche determina di per sé il travolgimento dell’intera procedura di gara con assorbimento delle ulteriori doglianze.

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1705 del 28 maggio 2010 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
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