la stazione appaltante può scegliere fra il prezzo più basso e l’offerta più vantaggiosa
A sua discrezione la stazione appaltante può scegliere fra il prezzo più basso e l’offerta economicamente più vantaggiosa: devono sempre però essere rispettata la realizzazione di una effettiva concorrenza tra i partecipanti alle gare pubbliche, giusta l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria.
Se una Stazione appaltante decide, per un appalto da affidarsi con il criterio del prezzo più basso, di affidare comunque l’aggiudicazione ad un’apposita Commissione, valgono comunque le norme di cui all’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici (che invero si occupa degli appalti da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)?