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La stazione appaltante, pertanto, ha correttamente fondato la contestata decisione di esclusione dalla...

Pubblicato il 05/07/2010
Pubblicato in: Sentenze
La stazione appaltante, pertanto, ha correttamente fondato la contestata decisione di esclusione dalla gara sulla valutazione di inattendibilità di molteplici voci che, per la loro rilevanza e l’incidenza complessiva nell’economia del contratto, rendevano l’intera operazione economica non plausibile.

poiché il giudizio di anomalia dell'offerta in una gara d’appalto deve essere operato globalmente, non avendo per oggetto tanto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica quanto la sua attendibilità complessiva.

La verifica di anomalia dell’offerta, in altre parole, è funzionale all’espressione di un giudizio che, in relazione agli elementi di anomalia riscontrati, consideri l’affidamento ingenerato dal concorrente circa il corretto adempimento del contratto da stipulare: si tratta, perciò, di accertare l’affidabilità dell’offerta intesa come sostenibilità complessiva rispetto alle prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto.

Con riferimento al caso in esame, non si ravvisa alcuno scostamento dalle coordinate di cui sopra, poiché il giudizio di anomalia reso dalla stazione appaltante non è circoscritto a specifici elementi che compongono l’offerta, ma è chiaramente teso ad evidenziarne la complessiva contraddittorietà intrinseca (e, quindi, l’inaffidabilità), determinata dal fatto che alle prestazioni più gravose sono normalmente associati prezzi inferiori rispetto a quelli previsti per gli interventi di minore impegno._E’ di tutta evidenza, infatti, che il costo per la rimozione di un veicolo non può essere inversamente proporzionale al suo peso, come risulterebbe invece dall’offerta della ricorrente che, ad esempio, per la rimozione forzata in Biella in orario diurno proponeva un prezzo di 110 euro per un veicolo di massa non superiore a 1,5 tonnellate e di 50 euro nel caso in cui il veicolo da rimuovere superasse tale massa._E’altrettanto evidente che la semplice chiamata senza rimozione non può avere un costo maggiore rispetto all’intervento con rimozione, mentre l’attuale ricorrente aveva proposto 80 euro per la chiamata in Biella in orario diurno e 50 euro per la chiamata con rimozione nelle stesse circostanze di tempo e di luogo._Gli esempi, in tal senso, potrebbero moltiplicarsi, perché l’irragionevolezza dell’offerta in esame è un derivato della sua struttura complessiva, caratterizzata da un’inversione dell’entità dei prezzi rispetto all’impegno organizzativo ed economico che le singole prestazioni contrattuali richiedono.

Le ragioni dell’anomalia sono trasparenti e la stessa ricorrente, lealmente, non ne fa mistero, precisando come fosse sua intenzione parametrare esattamente l’offerta ai coefficienti ponderali individuati dall’amministrazione.
Ciò significa, in concreto, che la ricorrente ha sottostimato i prezzi relativi alle prestazioni che avevano un peso maggiormente significativo ai fini dell’aggiudicazione, essendovi associato un coefficiente di valutazione superiore ad 1, e recuperato le relative diseconomie mediante una simmetrica sovrastima degli interventi di minore rilievo e frequenza.
Tale modo di operare, anche se apparentemente conforme alle indicazioni della lex specialis, ha generato un’offerta che fonda il proprio equilibrio economico, non su una stima obiettiva dei costi delle singole prestazioni richieste all’appaltatore del servizio, ma su un aleatorio meccanismo di compensazione destinato a venir meno laddove la ripartizione percentuale dei tipi di interventi richiesti abbia a subire variazioni rispetto a quanto previsto.
Ne consegue che la garanzia di sostenibilità economica dell’offerta della ricorrente era ancorata a un dato meramente eventuale, rappresentato dall’invarianza delle prestazioni (rectius: della frequenza delle singole tipologie di intervento) nel corso dell’esecuzione del contratto, mentre, nel caso in cui detto rapporto si fosse alterato nel corso del tempo (come potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora gli interventi di rimozione dei veicoli di massa inferiore a 1,5 tonnellate siano più numerosi di quelli aventi ad oggetto veicoli di massa superiore), la contraente non sarebbe stata più in grado di assicurare il servizio in condizioni di economicità.
Un’offerta così congegnata - quale una sorta di modello matematico esclusivamente finalizzato, attraverso un ponderato rimescolamento dei fattori, a precostituire solide chances di vittoria della gara – non può che soggiacere al giudizio di anomalia, poiché in ampia misura consta di elementi del tutto inidonei a fornire informazioni attendibili circa la sostenibilità economica delle singole prestazioni.

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 4074 del 25 giugno 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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