la stazione appaltante ha legittimamente proceduto alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria (e all’escussione della relativa cauzione provvisoria)
Non coglie nel segno la censura relativa alla violazione dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2009 per omessa comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto che, secondo l’orientamento espresso da questo Tribunale, non costituisce nell’attuale contesto normativo causa di invalidità dell’aggiudicazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1800): viceversa, da tale violazione procedimentale può farsi discendere lo spostamento del dies a quo per l'impugnazione dei relativi provvedimenti (T.A.R. Piemonte, 16 gennaio 2008 n. 32).
E’ inoltre destituita di fondamento la censura relativa alla presunta violazione della c.d. direttiva ricorsi 2007/66/CE (per il divieto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto e alla stipulazione del relativo contratto in pendenza del ricorso), tenuto conto che l’operatività delle relative disposizioni è subordinata al relativo recepimento, previsto dall’art. 44 della L. 7 luglio 2009 n. 88 (legge comunitaria 2008).
E’ infine infondata la censura di eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione nonché per contraddittorietà manifesta giacché, per i motivi indicati, la stazione appaltante ha legittimamente proceduto alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore del Consorzio ricorrente. ai sensi dell’art. 38, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e all’adozione dei provvedimenti consequenziali individuando il secondo graduato come aspirante aggiudicatario della procedura di gara.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso principale ed i motivi aggiunti si appalesano infondati e devono essere respinti. Non ravvisandosi il presupposto costituito dall’illegittimità dell’azione amministrativa, cade anche la domanda risarcitoria.
Si legga anche
Ai fini del decorso del termine per l’impugnazione, in tema di contratti della pubblica amministrazione, la presenza di rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara integra gli estremi della piena conoscenza in capo alle imprese medesime degli atti che vengono adottati durante le sedute
in tema di presenza dei rappresentanti delle imprese partecipanti alle sedute di gara, merita riportare il seguente pensiero espresso dal Consiglio di Stato con la decisione numero 1800 del 19 aprile 2007:
< In tal modo, infatti, gli interessati, oltre ad acquisire notizia del provvedimento, hanno anche l’esatta cognizione dei suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, l’oggetto e gli effetti, ritenuti sufficienti, a fornire la consapevolezza dell’incidenza dell’atto nella loro sfera giuridica e della lesività dello stesso, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’intero apparato motivazionale, rilevante ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti>
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 884 del 12 febbraio 2010, emessa dal Tar Campania, Napoli