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La presentazione dei bilanci in copia semplice, in carenza di elementi che inducano a sospettare la...

Pubblicato il 15/12/2010
Pubblicato in: Sentenze

La presentazione dei bilanci in copia semplice, in carenza di elementi che inducano a sospettare la non autenticità della documentazione, si profila quale mera irregolarità, in quanto tale inidonea a inficiare la legittimità dell’aggiudicazione.

Tenendo conto del formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara, e che risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità (ovvero, in altre parole, ad esigenze di utilità procedimentale), e, per altro verso, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti, la pubblica amministrazione non può disporre l'esclusione dalla gara per cause diverse da quelle espressamente previste nella speciale disciplina di gara da essa stessa fissata

non è possibile disporre la esclusione per carenze dichiarative o documentali che non siano così espressamente sanzionate dalla lex specialis

in virtù del principio dell'autovincolo e dell'affidamento, corollari dell'art. 97 Cost., e, nella specie, tale sanzione è correlata esclusivamente alla mancata indicazione delle parti del servizio da eseguirsi dalle singole imprese raggruppate, fattispecie che non può ritenersi integrata dal rinvio per relationem ad altra parte dell’offerta nella quale tale indicazione è esaustivamente fornita

in materia di contratti pubblici, accanto al principio della tassatività delle cause di esclusione opera anche il principio del favor partecipationis, e il contemperamento di tali canoni determina non solo che non è possibile disporre la esclusione per carenze dichiarative o documentali che non siano così espressamente sanzionate dalla lex specialis, ma anche che l’esclusione può essere disposta solo in forza della rilevata sussistenza di oggettive non conformità alle prescrizioni di bando: e tale non può essere qualificata quella in esame, atteso che mediante l’operato richiamo il raggruppamento ha soddisfatto la richiesta di illustrare la modalità di suddivisione del servizio

Dovendosi ritenere, per tutto quanto sopra, che non è censurabile l’apprezzamento della stazione appaltante di ritenere assolto da parte del raggruppamento aggiudicatario con le indicate modalità l’onere di illustrare le parti del servizio da eseguirsi dalle singole imprese raggruppate, resta estranea al presente giudizio ogni altra questione dalla parte ricorrente pure sviluppata nei motivi aggiunti, a confutazione delle difese formulate dalla resistente privata, che trova ragion d’essere nell’opposta ipotesi (non assunta dal Collegio), dovendosi solo in tale ipotesi indagare la eventuale applicabilità alla fattispecie della giurisprudenza invocata dalla resistente medesima.

Sostiene ancora parte ricorrente (settimo motivo) che il resistente raggruppamento doveva essere escluso anche perché non ha comprovato, ex art. 48, comma 1 e 2 del d. lgs. 163/06, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, non depositando, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione previsto dall’art. 13 del disciplinare, copia autentica dei bilanci o dichiarazione IVA relativi al triennio 2006-2008, con nota di deposito, e non dando, così prova della capacità finanziaria e della effettiva corrispondenza del valore dei servizi resi al valore complessivo indicato dal bando (€ 990.000,00).
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?


6.1. La censura è infondata.
Risulta che con nota 18 novembre 2009, in risposta alla richiesta della stazione appaltante del 12 novembre precedente, il raggruppamento temporaneo resistente ha comprovato il possesso dei requisiti in parola.
Occorre rilevare, al riguardo, quanto alla CONTROINTERESSATA. A., che la medesima è società con sede legale in Belgio, eppertanto non soggetta all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese nazionale (art. 2200 c.c.) che concerne esclusivamente le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del codice, nonché le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.
La società ha comprovato di trovarsi nella predetta condizione mediante presentazione di inidonea certificazione di commercialista iscritto all’ordine, attestante, tra altro, la redazione e la disponibilità presso il proprio studio dei bilanci della sede italiana, non soggetti a deposito presso il registro delle imprese, ed ha presentato i bilanci relativi alla stabile organizzazione in Italia per gli anni 2006/2007/2008 ed il modello Unico 2007/02008/2009 con ricevute di presentazione.
La CONTROINTERESSATA DUE ha presentato, tra altro, i bilanci relativi agli anni 2006/2007/2008, con ricevute di deposito, e il modello Unico 2007/02008/2009 con ricevute di presentazione.
A mezzo dei motivi aggiunti parte ricorrente, preso atto della documentazione di cui sopra, contesta che la la CONTROINTERESSATA. A. versi effettivamente nelle condizioni che consentono di avvalersi dell’illustrato regime fiscale. Lamenta poi che i bilanci sono stati presentati in copia non autentica.
rilievi cui viene affidata la prima affermazione non possono essere seguiti, stante il loro palese contrasto con gli elementi emergenti per tabulas nonché la loro estraneità al profilo pubblicistico delineato dalla procedura di gara.
La presentazione dei bilanci in copia semplice, in carenza di elementi che inducano a sospettare la non autenticità della documentazione, si profila quale mera irregolarità, in quanto tale inidonea a inficiare la legittimità dell’aggiudicazione.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 35337 del 3 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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