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la polizza in questione risulta essere una polizza PROVVISORIA prepagata E COME TALE LEGITTIMA

Pubblicato il 31/05/2010
Pubblicato in: Sentenze

la polizza in questione risulta essere una polizza PROVVISORIA prepagata E COME TALE LEGITTIMA

e’ l’indicazione del codice autorizzativo  CHE attesta il preventivo pagamento (come risulta anche dal dettaglio rilasciato dall’istituto di credito che ha eseguito il bonifico) mentre la presenza del codice a barre indica l’attivazione attraverso il sistema informatico in favore del beneficiario riportato in intestazione.

Con ricorso incidentale la controinteressata, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 nonché la violazione della “lex specialis” sul presupposto che l’attuale ricorrente principale, Ricorrente  s.r.l., avrebbe dovuto essere escluso in sede di verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata con l’ offerta in quanto la polizza fideiussoria presentata non risulterebbe firmata dall’assicuratore.

Tale motivo è infondato.
Sostiene, in particolare, la parte ricorrente incidentale che tale polizza è priva della firma per quietanza, concretante l’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio e, dunque, l’attivazione della copertura assicurativa, da parte dell’agente che ha sottoscritto la polizza. Invero, secondo quanto chiarito dalla ricorrente principale, la polizza in questione risulta essere una polizza prepagata, acquistata in data 30.12.2008, ove l’indicazione del codice autorizzativo attesta il preventivo pagamento (come risulta anche dal dettaglio rilasciato dall’istituto di credito che ha eseguito il bonifico) mentre la presenza del codice a barre indica l’attivazione attraverso il sistema informatico in favore del beneficiario riportato in intestazione.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1211 del 20 maggio 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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