la polizza fideiussoria sottoscritta dal Consorzio ricorrente non può non ritenersi che riferita inequivocabilmente alla gara in questione.
Così, nella fattispecie, la polizza fideiussoria sottoscritta dal Consorzio ricorrente, pur non riportando per intero l’oggetto della gara, come indicato fra virgolette nel bando, non può non ritenersi che riferita inequivocabilmente alla gara in questione.
E ciò anche se i vocaboli utilizzati (nell’indicare la gara) non riproducono esattamente la dizione contenuta nel bando e nel disciplinare di gara. Infatti i vocaboli mancanti non aggiungono alcun ulteriore elemento necessario all’individuazione della gara, con la conseguenza che non sussiste neanche il minimo dubbio circa l’identificazione del contratto di fideiussione sottoscritto dal Consorzio ricorrente con la gara per la quale la fideiussione è stata presentata.
Il Consorzio ricorrente aveva chiesto di partecipare alla Gara per l’affidamento dei servizi per l’elaborazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare del Polo agroalimentare regionale – Par. Con il ricorso in esame ha impugnato il provvedimento, comunicato con nota del R.U.P. del 1 marzo 2010, con il quale è stato escluso dalla gara, e ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo sotto diversi profili.
2.- La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Dirigenziale n. 28 del 18.12.2009, ha ritenuto, nella seduta del 2 febbraio 2010, di dover escludere dalla gara in questione il Consorzio RICORRENTE perché la polizza fideiussoria presentata <<non è conforme ai requisiti previsti a pena d’esclusione dall’art. 12 del disciplinare di gara: punti a - b e d >>.
3.- Al riguardo si deve partire con il rilevare che l’art. 12 del disciplinare di gara prevede che <<a garanzia della serietà e della irrevocabilità dell’offerta e, in particolare dell’autenticità della certificazione prodotta e della veridicità delle dichiarazioni rese nell’offerta medesima, nonché della obbligazione di sottoscrivere il contratto in ipotesi di aggiudicazione del Servizio, ciascun concorrente deve prestare, a pena di esclusione, una garanzia, pari al 2% dell’importo di euro 300.000,00, a base di gara, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 75 del Codice>> dei contratti.
<<A scelta del concorrente, la garanzia può essere prestata sia nella forma della cauzione che nella forma della fideiussione>>.
In particolare la fideiussione, che può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi, <<deve, a pena di esclusione:
a) indicare testualmente il seguente oggetto: “Gara con procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi relativi all’elaborazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare del “Polo agroalimentare regionale (Par)” – fideiussione quale cauzione provvisoria richiesta al punto 13 del bando di gara”;
b) in relazione alla gara in oggetto garantire:
- l’autenticità della certificazione prodotta e della veridicità delle dichiarazioni rese nella presentazione dell’offerta;
- l’obbligazione di sottoscrivere il contratto alle condizioni indicate nell’offerta in ipotesi di aggiudicazione della gara;
c) …
d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale…. >>.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Ciò posto, in relazione ai motivi di esclusione del Consorzio ricorrente dalla gara in oggetto, sinteticamente indicati dalla Commissione Giudicatrice nell’atto impugnato, si deve preliminarmente osservare che, come già questa Sezione ha potuto rilevare in sede di esame della domanda cautelare (ordinanza n. 642 del 18 marzo 2010), risulta certamente frutto di un errore l’asserita mancanza del requisito di cui alla lettera “d” dell’art. 12 del disciplinare di gara.
Nella polizza fideiussoria sottoscritta dal Consorzio ricorrente con la Compagnia garante (polizza n. 5568500218919) e presentata per la gara in questione, è infatti espressamente specificata, nell’allegato integrativo, la rinuncia al beneficio della escussione richiesta dalla lettera “d” dell’art. 12 del disciplinare di gara.
5.- Questa Sezione, confermando sul punto le valutazioni formulate in sede cautelare, ritiene poi che anche l’asserita mancanza del requisito di cui alla lettera “a” dell’art. 12 del disciplinare di gara non risulti adeguatamente giustificato.
Infatti la già indicata Polizza presentata dal Consorzio ricorrente per la gara in questione risulta sottoscritta a garanzia per la partecipazione alla gara indetta dalla Regione Campania per i <<Servizi per l’elaborazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare del “Polo agroalimentare regionale”>>.
La polizza fideiussoria presentata risulta quindi, come emerge dalla dizione utilizzata, chiaramente ed univocamente riferita alla gara in questione alla quale il Consorzio ricorrente ha chiesto di partecipare.
6.- Né si può ritenere che il formalismo che è necessario rispettare nelle procedure di gara, anche a garanzia della par condicio dei concorrenti, possa giungere fino al punto di dover considerare non corretta una espressione utilizzata solo perché la stessa non riproduce esattamente, parola per parola, quella indicata nel bando quando la formula utilizzata, senza alcun margine neanche minimo di dubbio, riproduce comunque in concreto il riferimento richiesto.
Così, nella fattispecie, la polizza fideiussoria sottoscritta dal Consorzio ricorrente, pur non riportando per intero l’oggetto della gara, come indicato fra virgolette nel bando, non può non ritenersi che riferita inequivocabilmente alla gara in questione.
E ciò anche se i vocaboli utilizzati (nell’indicare la gara) non riproducono esattamente la dizione contenuta nel bando e nel disciplinare di gara. Infatti i vocaboli mancanti non aggiungono alcun ulteriore elemento necessario all’individuazione della gara, con la conseguenza che non sussiste neanche il minimo dubbio circa l’identificazione del contratto di fideiussione sottoscritto dal Consorzio ricorrente con la gara per la quale la fideiussione è stata presentata.
L’esclusione del Consorzio Ricorrente dalla gara in questione dettata per la mancanza del requisito di cui alla lettera a) del disciplinare di gara deve ritenersi quindi anch’essa erronea e pertanto non legittima.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 7712 del 21 maggio 2010 emessa dal Tar Campania, Napoli