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la parte ricorrente non può che vantare un interesse di carattere risarcitorio

Pubblicato il 06/12/2010
Pubblicato in: Sentenze

Non trovando quindi spazio la tutela in forma specifica alla luce dell’allegato interesse pubblico al completamento dell’attività così come nelle more iniziata, parte ricorrente non può che vantare un interesse di carattere risarcitorio

A tale accoglimento non si ritiene tuttavia che possa fare seguito l’accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato tra l’amministrazione e l’RTI controinteressato.

Certamente non ricorre nel caso di specie nessuna delle gravi violazioni di cui all’art. 121 co. 1 del codice del processo amministrativo.

L’art. 122, applicabile, consente margini di valutazione in relazione alla declaratoria di inefficacia del contratto alla luce dei contrapposti interessi.

Si evince dagli atti di gara che l’oggetto, “procedura relativa all’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori e dell’allestimento delle mostre, nonché delle prestazioni annesse alle manifestazioni previste per i festeggiamenti dei 150 anni dell’unità d’Italia che si svolgeranno all’interno dell’edificio H delle Officine Grandi Riparazioni di Torino”, è connesso a tempistiche stringenti e predefinite; se l’attività posta a base di gara è finalizzata alla realizzazione di mostre ed eventi pre-programmati con tempi stringenti, di appuntamenti predefiniti nonché a prestazioni sostanzialmente uniche una volta scelto il tipo di allestimento da progettare e quindi eseguire, la cronologia dei lavori assume ex ante la naturale caratteristica di essere scandita da termini essenziali, caratteristica per altro nota a tutti i concorrenti.

In accoglimento delle tesi difensive tanto della controinteressata che dell’amministrazione resistente, si ritiene quindi sussistere un superiore interesse pubblico che giustifica il mancato travolgimento del contratto, poiché l’opposta soluzione rischierebbe, alla luce delle esigenze e tempistiche già evidenziate nella procedura ben prima dell’instaurarsi del contenzioso, di non dare tutela sostanziale a nessuno, rendendo il lavoro, così come complessivamente concepito a monte per la gara non più realizzabile in tempo utile.

Né vale obiettare che le tempistiche potrebbero essere ridefinite.

Benchè ciò non sia astrattamente nè teoricamente impossibile ritiene tuttavia il collegio, a fronte della difesa dell’amministrazione che ribadisce la cogenza delle ragioni cronologiche semplicemente insistendo nelle tempistiche palesate nella procedura e non costruite ai fini del giudizio, di non potersi sovrapporre alle valutazioni dalla medesima espressa. Sin dal bando si è infatti chiarito che i festeggiamenti cui la gara è connessa si svolgeranno dal 17 marzo al 20 novembre 2011 e il successivo “disallestimento” si svolgerà dal 21 novembre al 31 dicembre; si legge poi che il sopralluogo obbligatorio dovrà effettuarsi entro il 30.6.2010; risulta quindi allegato un cronoprogramma. Né le tempistiche, ex se insite in qualunque programmazione di lavori, sono si per sé suscettibili di slittamento essendo come ovvio la prestazione legata ad una manifestazione di anniversario che ha senso se e solo se realizzata al momento dello stesso.

Da un lato quindi la “pre-definizione” della cogenza dei termini rispetto al giudizio esclude una loro artefatta rappresentazione limitata a questo contesto; dall’altro solo l’amministrazione in sede difensiva avrebbe potuto rinunciare ai termini dalla stessa pre-definiti, senza che ciò paia ulteriormente sindacabile dal tribunale.

Né infine rileva la presentazione da parte della ricorrente, questa sì effettuata ai fini della discussione, di documentazione tecnica di parte volta a dimostrare la teorica possibilità di una rimodulazione delle tempistiche; simile giudizio non potrebbe trarsi da mera attività difensiva di parte ma dovrebbe passare per un approfondimento tecnico d’ufficio svolto in contraddittorio (con connesso ulteriore allungamento dei tempi del giudizio, che porterebbero il medesimo ancor più a ridosso dell’inizio delle manifestazioni); pare ovvia la strutturale differenza tra una tesi addotta a scopi difensivi a valle del giudizio instaurato e la individuazione di elementi predefiniti come strutturali in una procedura, individuati dell’amministrazione nella propria insindacabile discrezionalità a prescindere da un giudizio pendente.

Non trovando quindi spazio la tutela in forma specifica alla luce dell’allegato interesse pubblico al completamento dell’attività così come nelle more iniziata, parte ricorrente non può che vantare un interesse di carattere risarcitorio.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4165 del 19 novembre 2010 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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