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la mancata pubblicità delle sedute di gara per l'aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione comporta l'invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva

Pubblicato il 25/03/2010
Pubblicato in: Sentenze

la mancata pubblicità delle sedute di gara per l'aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione comporta l'invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, compreso il provvedimento finale di aggiudicazione

devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica, e conseguentemente è illegittima l'apertura in segreto di plichi

Espone la ricorrente di avere partecipato alla procedura semplificata, ai sensi degli artt. 19 comma 1 lettera e) della direttiva 18/2004 e 27 del d.lgs. 163 del 2006, per l’aggiudicazione del servizio di fornitura di figure professionali ascrivibili alle categorie B, C e D del Ccnl Comparto regioni e autonomie locali.
La stessa ricorrente apprendeva che l’Amministrazione aveva proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte senza convocare le ditte partecipanti e ad aggiudicare il servizio.
Avverso i provvedimenti specificati in epigrafe ricorreva contestando in sostanza l’assenza di pubblicità delle fasi di apertura dei plichi e quindi la violazione degli artt. 2 e 27 del d.lgs. 163 del 2006.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La vicenda controversa è, invero, di agevole soluzione alla luce di un orientamento giurisprudenziale in ordine alla pubblicità delle sedute di gara ormai del tutto consolidato.
Va ricordato, infatti, che è principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica, e conseguentemente è illegittima l'apertura in segreto di plichi. Il predetto principio di pubblicità delle gare pubbliche impone che il materiale documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica; ciò anche in applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa, che ha ricevuto esplicito riconoscimento sin dall'art. 89, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica di integrità dei documenti e all'identificazione del loro contenuto (ex plurimis, Consiglio Stato , sez. VI, 22 aprile 2008 , n. 1856).
In definitiva, la mancata pubblicità delle sedute di gara per l'aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione comporta l'invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, compreso il provvedimento finale di aggiudicazione, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra i concorrenti, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 28 luglio 2008 , n. 3046).
Del tutto pacifico poi è l’interesse al ricorso da parte della ditta esclusa che neppure ha potuto assistere alle operazioni di apertura dei plichi.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 345  del 19 marzo 2010 emessa dal Tar Sardegna, Cagliari

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