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La giurisdizione del giudice amministrativo pur in presenza di una lesione di un diritto soggettivo

Pubblicato il 01/09/2008
Pubblicato in: Sentenze
(a cura di Sonia Lazzini - le sentenze commentate della settimana)
 
Una controversia riguardante la determinazione del credito relativo alla revisione dei prezzi di un contratto ad esecuzione continuativa o periodica, rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa_ La pretesa dell’appaltatore alla revisione presenta le caratteristiche tipiche del diritto soggettivo.

Pertanto, non è configurabile l’acquiescenza, riguardante l’accettazione degli effetti di provvedimenti amministrativi sfavorevoli._ a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni pubbliche, la revisione dei prezzi d’appalto deve essere operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (“indice FOI”) mensilmente pubblicato dall’ISTAT.

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 537/1993, come novellato dall’art. 44 della legge n. 724/94 (normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto), tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6._    Secondo il comma 19, “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie derivanti dalla applicazione del presente articolo”._ La norma prende in considerazione tutte le controversie riguardanti l’applicazione e l’interpretazione della disposizione, senza distinguere i diversi tipi di domande proposte (accertamento della misura del canone, inadempimento delle obbligazioni, contestazioni della clausola revisionale e della sua efficacia, ecc.)._ Quindi, la controversia in esame riguarda un’ipotesi in cui la posizione giuridica del contraente privato, pur qualificabile come diritto soggettivo, è strettamente connessa all’interesse pubblico e alla disciplina normativa speciale indirizzata a salvaguardare la regolare esecuzione dei contratti pubblici_Va aggiunto che il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006, all’articolo 244, chiarisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative “alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115”.

(Consiglio di Stato con la decisione numero 3994  del 20 agosto 2008, inviata per la pubblicazione in data 29 agosto 2008_  lo trovi nel file  C.St. 20.08.2008  n. 3994.doc)
 Allegati
C.St. 20.08.2008 n. 3994.doc


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