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la formulazione del bando appare sufficientemente chiara in quanto...

Pubblicato il 23/03/2010
Pubblicato in: Sentenze

Si osserva che sul piano letterale la formulazione del bando appare sufficientemente chiara in quanto, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso la locuzione “posseduti anche cumulativamente” vuol dire che è assolutamente indifferente chi tra i soggetti del raggruppamento possegga il requisito, potendo a tale fine, il raggruppamento considerarsi come un’entità inscindibile.

In sostanza non era necessario in base alle disposizioni del bando che il componente dell’Associazione, meno consistente sul piano economico, dimostrasse una capacità economica minima, ben potendo quest’ultima essere anche pari a zero, purché la medesima fosse bilanciata dal possesso, da parte di uno degli altri associati, dei parametri economici richiesti dalla lex specialis del concorso.

Ricorso per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale della Commissione giudicatrice del concorso n.1 del 22 maggio 2008 limitatamente alla parte in cui in sede di verifica dei requisiti soggettivi l’Amministrazione valuta che la documentazione presentata dal raggruppamento costituendo tra le ditte Controinteressata e CONTROINTERESSATA TRE. sia completa ad eccezione di quella relativa alla capacità tecnica ed esperienza e ammette il raggruppamento alla fase successiva di esame dei progetti e delle offerte;
- del verbale della Commissione giudicatrice del concorso n.3 del 26 maggio 2008, limitatamente alla parte in cui la ditta Controinteressata è ammessa a fornire chiarimenti;
del verbale della Commissione giudicatrice del concorso n.4 del 5 giugno 2008, limitatamente alla parte in cui si reputa valida la proposta del raggruppamento controinteressato che viene valutata e le viene attribuito il primo posto in graduatoria per il Gruppo di Lotti B) Lotto 14;
- della determinazione n.175 del 12 giugno 2008 del Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di Spilamberto, ing. Andrea Simonini, nonché del relativo atto di notifica prot. N.8724 del 14 luglio 2008, ricevuti dalla società RICORRENTE in data 17 luglio 2008, limitatamente alla parte in cui il Responsabile approva la graduatoria con al primo posto il raggruppamento Controinteressata e CONTROINTERESSATA TRE. e aggiudica a tali ditte il Gruppo B) lotto 14.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Sono impugnati: i verbali delle Commissioni giudicatrici relativi ai concorsi nn. 1, 3 e 4, nella parti dettagliatamente indicate in epigrafe e la determinazione n. 175 in data 12 giugno 2008, emessa dal responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di Spilamberto, con la quale viene approvata la graduatoria di gara e disposta l’aggiudicazione della concessione dei lotti edificabili in zona PEEP in favore delle contro interessate cooperative Controinteressata e CAMAR.
Con unico motivo d’impugnazione la ricorrente deduce la violazione dell’art. 9 lett.a) del bando concernente i requisiti soggettivi dei concorrenti e la violazione dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999.
Lamenta in sintesi, l’interessata, che il richiesto requisito della solidità economica sia stato soddisfatto esclusivamente da CAMAR, cioè da una sola delle cooperative componenti il raggruppamento avversario, mentre dalla documentazione prodotta risulta, rispetto all’altra, l’assoluta inconsistenza patrimoniale ed economica la quale costituisce una causa di esclusione dal concorso.
La censura è infondata.
L’art. 9 del bando chiarisce, all’ultimo comma, che in caso di Associazione Temporanea d’Impresa i requisiti di solidità economica possono essere posseduti anche cumulativamente.
Si osserva che sul piano letterale la formulazione del bando appare sufficientemente chiara in quanto, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso la locuzione “posseduti anche cumulativamente” vuol dire che è assolutamente indifferente chi tra i soggetti del raggruppamento possegga il requisito, potendo a tale fine, il raggruppamento considerarsi come un’entità inscindibile.
In sostanza non era necessario in base alle disposizioni del bando che il componente dell’Associazione, meno consistente sul piano economico, dimostrasse una capacità economica minima, ben potendo quest’ultima essere anche pari a zero, purché la medesima fosse bilanciata dal possesso, da parte di uno degli altri associati, dei parametri economici richiesti dalla lex specialis del concorso.
Nella specie la cooperativa Controinteressata non aveva il requisito e del resto non poteva neppure possederlo attesa la sua natura di cooperativa di abitazione e cioè di soggetto che non svolge un’attività imprenditoriale e che è quindi privo di un’effettiva struttura economica, mentre la condizione prevista dal bando era pienamente assolta da CONTROINTERESSATA TRE. in qualità di mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa partecipante alla gara.
In conclusione il ricorso per le considerazioni sopra sviluppate è infondato e quindi deve essere respinto.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2230 del 15 marzo 2010 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna

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