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La fattispecie di atto amministrativo di non ammissione di lista elettore ne riecheggia altre che sono pur presenti nel campo del diritto amministrativo.

Pubblicato il 15/03/2010
Pubblicato in: Sentenze

La fattispecie di atto amministrativo di non ammissione di lista elettore ne riecheggia altre che sono pur presenti nel campo del diritto amministrativo.

Quella più pregnante è in tema di appalto, dove c’è: a) un bando emesso dalla Amministrazione con cui si indice la gara e si invitano le imprese idonee a parteciparvi; b) la presentazione di domande da parte di tali imprese; c) la disamina delle inoltrate domande ad opera di un Organo Amministrativo; d) da ultimo, l’atto finale di questa fase che reca la pronuncia sull’ammissione o non ammissione delle imprese che hanno presentato domanda.

Orbene, sia nella ipotesi che qui interessa (quella elettorale) e sia nell’altra (quella dell’appalto) la prima fase è completa e a sè stante e si conclude nello stesso modo, vale a dire con un autonomo atto finale che può incidere sulla sfera giuridica di un titolare di interesse legittimo e che, in ragione di ciò, deve poter essere singolarmente impugnato da detto soggetto in via immediata.

Ciò è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza in materia di appalto. Altrettanta uniformità di orientamento giurisprudenziale non si riscontra nella materia elettorale

Viene affermata la immediata impugnabilità delle esclusioni di liste da competizioni elettorali “in considerazione della necessità più volte sottolineata dalla Corte Costituzionale di assicurare piena tutela alla res integra, in relazione all’art. 24 Cost.” (così Cons. St., V, 16/5/2006 n. 2368) e tenuto altresì conto che, “ai sensi dell’art. 113 Cost., contro gli atti della Pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giustizia ordinaria o amministrativa e tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 559 del 9 marzo 2010 emessa dal Tar Lombardia, Milano


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