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la domanda inerente l’escussione della cauzione è formulata in via eventuale...

Pubblicato il 20/12/2010
Pubblicato in: Sentenze

la domanda inerente l’escussione della cauzione è formulata in via eventuale, nell’ambito della formale impugnazione degli atti consequenziali e connessi di esclusione dalla gara.

Questo a dimostrazione dell’accessorietà della garanza fideiussoria

Nel tentativo di paralizzare l’eccezione di tardività, parte ricorrente afferma erroneamente, con la memoria depositata il 5 novembre 2010, che la fattispecie non rientra tra quelle soggette al rito accelerato degli appalti, cosicché troverebbe applicazione l’ordinario termine di 30 giorni per il deposito del ricorso.

L’argomentazione difensiva trae spunto dal disposto del richiamato art. 23-bis che, laddove fa riferimento ai “provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti”, andrebbe interpretato restrittivamente, delimitandone l’ambito di applicazione ai soli atti dei procedimenti attinenti l’individuazione dell’aggiudicatario, mentre nella fattispecie la controversia investirebbe l’escussione della cauzione e non la (mancata) aggiudicazione dell’appalto.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

In disparte ogni considerazione circa la fondatezza giuridica di tale tesi, essa contrasta con i contenuti del ricorso giurisdizionale e con la sua stessa epigrafe, ove è chiaramente esplicitata la volontà di impugnare l’esclusione dalla gara, mentre la domanda inerente l’escussione della cauzione è formulata in via eventuale, nell’ambito della formale impugnazione degli atti consequenziali e connessi

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4373 del2 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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