La disposizione in contestazione assume invece un significato logico condivisibile se intesa come
un principio essenziale nelle pubbliche gare consiste nel favor partecipationis, ossia nell’interesse pubblico all’ampliamento della platea delle imprese in gara.
La disposizione in contestazione assume invece un significato logico condivisibile se intesa come diretta a rendere inoperante l’offerta con numero di decimali superiore a quattro, in quanto destinata a semplificare tutte le operazioni di calcolo, così rendendo più agevole e sicuro l’espletamento della procedura
le disposizioni del bando e del disciplinare debbono essere integralmente osservate dalla commissione di gara, ma in ogni ipotesi di attività applicativa di precetti giuridici l’operatore non può esimersi dalla ricostruzione del significato della disposizione per individuare l’esatto contenuto della norma.
L’appellante censura la sentenza di primo grado sotto il profilo della violazione del principio della inderogabilità delle disposizioni della lex specialis. Più precisamente lamenta che non sia stata osservata la regola fissata dal disciplinare di gara secondo cui, a pena di esclusione, “il ribasso deve essere formulato con quattro cifre decimali”
La commissione giudicatrice, infatti, ha ammesso alla gara anche le offerte presentate con meno di quattro decimali, osservando, nel verbale del 7 novembre 2007, che la disposizione invocata “è volta alla esclusione dei ribassi che riportano più di quattro cifre decimali e che non potrebbero essere in alcun modo rappresentati con quattro cifre decimali senza alterare l’esatto importo dell’offerta formulata (approssimazione per difetto o per eccesso alla quarta cifra decimale;).
La commissione ha anche considerato “che le cifre decimali pari a zero dopo l’ultima cifra decimale diversa da zero, da un punto di vista aritmetico, indicate o meno che siano, non inficiano il valore numerico indicato”, ed ha concluso per l’ammissibilità delle dette offerte “dal momento che tale situazione comunque identifica in modo chiaro ed univoco l’offerta stessa .
Il ragionamento della commissione è stato ritenuto legittimo dal TAR.
Secondo l’assunto dell’appellante, invece, se le 18 concorrenti che hanno presentato l’offerta indicando un ribasso con meno di quattro cifre decimali, fossero state escluse, si sarebbe pervenuti al calcolo di una diversa soglia di anomalia, l’impresa aggiudicataria sarebbe stata esclusa, e la gara sarebbe stata vinta dall’appellante medesimo.
Di qui l’interesse a pretendere l’applicazione puntuale e rigorosa della prescrizione di gara.
A sostegno della doglianza si invoca ancora la disposizione del disciplinare contenuta nella Sezione: procedura di aggiudicazione, secondo cui, il quarto decimale “verrà arrotondato all’unità superiore solo nel caso in cui il quinto decimale sia uguale o superiore a cinque.”.
Ne risulterebbe smentita la tesi, accolta dal TAR, che la regola dei quattro decimali tendeva ad impedire un ribasso con decimali in numero superiore a quattro, posto che anche il quinto decimale è stato preso in considerazione ed utilizzato a fini di arrotondamento del quarto.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?
La doglianza non può essere accolta.
Va premesso che in linea di principio non può non confermarsi l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dall’appellante, secondo cui le disposizioni del bando e del disciplinare debbono essere integralmente osservate dalla commissione di gara, ma in ogni ipotesi di attività applicativa di precetti giuridici l’operatore non può esimersi dalla ricostruzione del significato della disposizione per individuare l’esatto contenuto della norma.
Ora è noto che nell’attività interpretativa, come è disciplinata dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice civile, il significato delle parole va ricercato tenendo conto dell’intenzione dell’autore della disposizione, e ciò porta ad escludere la legittimità di interpretazioni che risultino contrarie ad elementari principi della logica e della razionalità.
La tesi sostenuta dall’appellante condurrebbe a ritenere che una offerta formulata con quattro decimali, nella quale le ultime due cifre siano lo zero, sia da considerare ammissibile, perché rispettosa della lettera della disposizione, mentre la stessa offerta non lo sarebbe se l’offerente avesse omesso di aggiungere due zeri finali, sebbene tale omissione non altererebbe in nulla il valore del ribasso indicato dall’offerente.
Può affermarsi con sicurezza che tale non fosse l’intenzione dell’autore della disposizione, per la semplice ragione che siffatta interpretazione, mentre non può fondarsi sull’esigenza di salvaguardare un qualche valore giuridico sostanziale, comporterebbe la violazione di un principio essenziale nelle pubbliche gare, che consiste nel favor partecipationis, ossia nell’interesse pubblico all’ampliamento della platea delle imprese in gara.
La doglianza non può essere accolta.
Va premesso che in linea di principio non può non confermarsi l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dall’appellante, secondo cui le disposizioni del bando e del disciplinare debbono essere integralmente osservate dalla commissione di gara, ma in ogni ipotesi di attività applicativa di precetti giuridici l’operatore non può esimersi dalla ricostruzione del significato della disposizione per individuare l’esatto contenuto della norma.
Ora è noto che nell’attività interpretativa, come è disciplinata dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice civile, il significato delle parole va ricercato tenendo conto dell’intenzione dell’autore della disposizione, e ciò porta ad escludere la legittimità di interpretazioni che risultino contrarie ad elementari principi della logica e della razionalità.
La tesi sostenuta dall’appellante condurrebbe a ritenere che una offerta formulata con quattro decimali, nella quale le ultime due cifre siano lo zero, sia da considerare ammissibile, perché rispettosa della lettera della disposizione, mentre la stessa offerta non lo sarebbe se l’offerente avesse omesso di aggiungere due zeri finali, sebbene tale omissione non altererebbe in nulla il valore del ribasso indicato dall’offerente.
Può affermarsi con sicurezza che tale non fosse l’intenzione dell’autore della disposizione, per la semplice ragione che siffatta interpretazione, mentre non può fondarsi sull’esigenza di salvaguardare un qualche valore giuridico sostanziale, comporterebbe la violazione di un principio essenziale nelle pubbliche gare, che consiste nel favor partecipationis, ossia nell’interesse pubblico all’ampliamento della platea delle imprese in gara.
La disposizione in contestazione assume invece un significato logico condivisibile se intesa come diretta a rendere inoperante l’offerta con numero di decimali superiore a quattro, in quanto destinata a semplificare tutte le operazioni di calcolo, così rendendo più agevole e sicuro l’espletamento della procedura.
Nessun peso, in senso opposto, può attribuirsi all’invocata norma sull’arrotondamento del quarto decimale alla cifra superiore in caso di quinto decimale con valore uguale o superiore a cinque.
La disposizione, infatti, stabilisce che il quinto decimale non è utilizzabile come tale, ossia come ulteriore frazione del ribasso, ma, alle dette condizioni, provoca soltanto una modifica del quarto decimale, posto che ai fini dei calcoli necessari nella procedura non verranno utilizzati più di quattro decimali, restandone confermato che lo scopo perseguito era appunto quello di impedire che il ribasso fosse formulato con un frazionamento superiore ai quattro decimali.
In conclusione l’appello va rigettato.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3310 del 25 maggio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato