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la dichiarazione resa in fase di pre-qualificazione non aveva il medesimo contenuto di quella di cui al modello predisposto dall’amministrazione

Pubblicato il 08/03/2010
Pubblicato in: Sentenze

la dichiarazione resa in fase di pre-qualificazione non aveva il medesimo contenuto di quella di cui al modello predisposto dall’amministrazione; inoltre, non era precluso all’amministrazione di richiedere, ulteriormente, le di-chiarazioni già rese nella fase di prequalifica, trattandosi di pro-cedure differenti e ben potendo, tra le due fasi, essersi modificate le condizioni di ammissione alla gara.

Non può neppure ritenersi che la commissione avrebbe dovuto ammettere l’integrazione del documento mancante, in quanto il disciplinare di gara conteneva un’espressa ed univoca clausola di esclusione, rientrante nelle facoltà dell’amministrazione di detta-re la specifica disciplina della gara in ordine al possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti generali di partecipazione.

Con bando di gara pubblicato in data 30 luglio del 2007, la Pro-vincia di Pescara ha indetto una procedura di appalto per la rea-lizzazione di varianti nell’esecuzione di lavori stradali da realiz-zarsi nei  comuni di Catignano e Civitaquana.
L’impresa Ricorrente, che aveva superato la fase di prequalificazione ed era stata invitata a presentare la sua offerta economica, è stata esclusa  per violazione delle previsioni della lettera di invito in quanto, nel fare uso del modello di dichiarazione predisposto dal-l’ente appaltante, non aveva barrato la casella riferita alla attesta-zione di “ non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici previsti dall’art. 38” del decreto legislativo n. 163 del 2006, e pertanto la Provin-cia aveva considerata come “non resa” la predetta dichiarazione, escludendo la società dalla gara.
Avverso la sentenza in forma abbreviata del Tar per l’Abruzzo, che ha rigettato il gravame proposto avverso tale esclusione, con il presente appello si sostiene l’erroneità nella sentenza di primo grado, in quanto la stessa:
- non avrebbe considerato che il requisito richiesto era giĂ  stato dichiarato, dalla ricorrente, nella fase della prequalifica e che tale dichiarazione doveva ancora considerarsi valida alla data di pre-sentazione delle offerte; di conseguenza, la stessa non poteva ri-tenersi necessaria, in considerazione del carattere unitario della procedura di gara;
- avrebbe fornito un’interpretazione del bando del bando contra-ria al principio di semplificazione amministrativa e al divieto di aggravamento delle formalità, sia per la sostanziale unitarietà del procedimento, sia perché esisteva un principio di prova sul pos-sesso, da parte dell’appellante, dei requisiti prescritti; pertanto, si sarebbe dovuto acconsentire all’integrazione dei documenti, am-mettendo la produzione della dichiarazione che era stata omessa.
Con riferimento all’asserita illegittimità del provvedimento di e-sclusione si chiede, in via  onsequenziale, il risarcimento del danno per violazione colposa, da parte dell’amministrazione, del-l’interesse legittimo della ricorrente.
Le controparti costituite hanno, invece, sostenuto:
-l’improcedibilità del gravame per mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e per man-cata dimostrazione dell’interesse ad una pronuncia favore-vole, in quanto la società non aveva dato prova che sareb-be rimasta aggiudicataria, in caso di partecipazione alla procedura; hanno affermato, inoltre, l’improcedibilità del gravame per la mancata impugnazione della lettera di invi-to e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di appello.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

In considerazione dell’infondatezza, nel merito, dei motivi di ap-pello, può prescindersi dall’esame delle richiamate eccezioni di improcedibilità.
La lettera d’invito disponeva espressamente che, nella busta con-tenente la documentazione di gara, dovessero essere contenute le autocertificazioni relative alle dichiarazioni riportate nel modello predisposto dall’ente e che, nel caso in cui il concorrente avesse fatto uso di tale modello, non si sarebbe dato valore alle dichiara-zioni previste a pena di esclusione che non fossero state barrate con una x.
Non avendo l’impresa Ricorrente barrato la casella contrassegnata dalla lettera “c” e non avendo, quindi, reso la relativa dichiara-zione, la commissione ha correttamente escluso la stessa dalla gara, facendo applicazione dell’espressa previsione del discipli-nare di gara.
Non può avere rilievo la circostanza che la dichiarazione richie-sta fosse già stata formulata, dalla ricorrente, in fase di prequali-ficazione e che dovesse ritenersi ancora valida al momento della spedizione della lettera di invito.
Al riguardo va rilevato che la dichiarazione resa in fase di pre-qualificazione non aveva il medesimo contenuto di quella di cui al modello predisposto dall’amministrazione; inoltre, non era precluso all’amministrazione di richiedere, ulteriormente, le di-chiarazioni già rese nella fase di prequalifica, trattandosi di pro-cedure differenti e ben potendo, tra le due fasi, essersi modificate le condizioni di ammissione alla gara.
Non può neppure ritenersi che la commissione avrebbe dovuto ammettere l’integrazione del documento mancante, in quanto il disciplinare di gara conteneva un’espressa ed univoca clausola di esclusione, rientrante nelle facoltà dell’amministrazione di detta-re la specifica disciplina della gara in ordine al possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti generali di partecipazione.
E’ anche infondato il motivo con cui si sostiene che il Tar avreb-be errato nel fornire una interpretazione contraria al principio di semplificazione amministrativa e di non aggravamento degli one-ri burocratici perché, con la procedura adottata, come si è sopra rilevato, l’amministrazione non ha imposto di ripetere formalità già poste in essere, né ha aggravato ulteriormente il procedimen-to; trattandosi, oltretutto, di un onere lievissimo.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1257 del 4 marzo 2010 emessa dal Consiglio di Stato

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