la dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere in palese contrasto con la chiara prescrizione del bando prevista a pena di esclusione, e per tale aspetto costituisce, altresì, un tipico caso di falsa dichiarazione.
nel suddetto schema era previsto che il concorrente dichiarasse “che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pensa su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1);
Ricorso per l'annullamento
1) del provvedimento con cui l’intimato comune ha comunicato all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con nota 21.1.2008, conosciuta in data 26.2.2008, la richiesta di annotazione nel Casellario Informatico LL.PP. per omessa dichiarazione di una sentenza irrevocabile emessa a carico del legale rappresentante della società ricorrente;
2) della relativa annotazione del 26.2.2008 inserita nel citato casellario, comunicata dall’autorità con nota del 27.2.2008;
3) del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara indetta dal citato comune per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo.
La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’intimato comune di Offagna per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo, ma ne è stata esclusa in quanto aveva omesso di dichiarare una sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Pretore di Barletta nei confronti del proprio legale rappresentante.
A seguito di ciò la stazione appaltante ha comunicato la menzionata esclusione all’intimata Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, e quest’ultima ha disposto l’annotazione nel casellario informatico dell’avvenuta esclusione per falsa dichiarazione.
Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il presente gravame affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:
Illegittimità della sanzione di dichiarazione non veritiera ex art.38 lett.H) del D.lgvo n.163/2006 per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art.38, lett.c) del D.lgvo n.163/2006 e dell’art.27 del DPR n.34/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Si è costituito il comune di Offagna prospettando in primis l’inammissibilità del proposto gravame per mancata rituale impugnativa della determinazione di esclusione e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.
Si è pure costituita l’intimata Autorità di Vigilanza confutando le proposte censure e concludendo per il rigetto delle stesse.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato:
a) la determinazione con cui il comune di Offagna l’ha esclusa dalla gara indetta per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo;
b) l’annotazione della suddetta esclusione nel Casellario Informatico dei Lavori Pubblici con la precisazione che “l’impresa omette di dichiarare una sentenza irrevocabile emessa dalla Pretura di Barletta il 22.11.1984 nei confronti del legale rappresentante relativa al reato di lesioni personali”.
Il Collegio prescinde dal previo esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente comune di Offagna stante la manifesta infondatezza delle dedotte censure.
In merito deve essere osservato che la tesi ricorsuale si basa sul presupposto che il reato non dichiarato non rientrava nell’ambito della definizione di cui all’art. 38 lett. c) del D.lgvo n.163/2006 (reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale) e conseguentemente la mancata indicazione dello stesso in alcun modo poteva legittimare l’adozione della contestata esclusione, avuto presente, altresì, che la lex specialis di gara non imponeva in alcun modo la predetta indicazione.
La prospettazione ricorsuale è palesemente infondata.
Al riguardo il Collegio osserva che :
a) il bando di gara prevedeva a pena di esclusione che la prova del possesso dei requisiti di idoneità morale doveva essere fornita dal concorrente presentando un’autocertificazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, utilizzando lo schema allegato al bando di gara predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte integrante dello stesso;
b) nel suddetto schema era previsto che il concorrente dichiarasse “che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pensa su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1);
c) in tale contesto, quindi, è palese che, giusta l’univoca disciplina di gara, il concorrente doveva dichiarare qualsiasi sentenza di condanna intervenuta nei confronti dei soggetti si cui al punto 1, prescindendo, quindi, dalla tipologia dei reati per cui erano state emesse, per cui, conseguentemente, la dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risultava essere in palese contrasto con la chiara prescrizione del bando prevista a pena di esclusione, e per tale aspetto costituiva, altresì, un tipico caso di falsa dichiarazione.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma