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Irrilevante un errore nell’indicazione del beneficiario in una polizza cauzioni provvisoria

Pubblicato il 19/07/2010
Pubblicato in: Sentenze
Irrilevante un errore nell’indicazione del beneficiario in una polizza cauzioni provvisoria

Dirimente appare la considerazione per cui, ad onta della errata indicazione del beneficiario della cauzione provvisoria prodotta in gara dalla società ricorrente, R.F.I. avrebbe comunque potuto attendere all’eventuale escussione in forza dei poteri spettanti al mandante.

Ciò posto, il Collegio non condivide quanto sostenuto dal primo giudice in merito al rilievo sostanziale della difformità presentata dalla polizza prodotta dalla società ricorrente rispetto alla disciplina di gara laddove nella stessa è indicato, quale beneficiaria, la “Italferr SpA in nome e per conto di RFI Rete Ferroviaria Italiana”, con sede in Roma all’indirizzo “via Marsala n. 53/67”, anziché, come prescritto nella legge di gara, “R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana”, con sede in “Piazza della Croce Rossa, 1”.

Con la sentenza gravata è stato respinto il ricorso proposto dalla società odierna appellante avverso il provvedimento con cui la stessa è stata esclusa dalla gara indetta dalla Italferr S.p.A. per l’aggiudicazione dei lavori di esecuzione delle fondazioni e dell’elevazione del viadotto sul Po.
Giova sin d’ora considerare che il punto 11.1.14 del bando integrale di gara prescrive che nella busta A, destinata a contenere la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa, sia inserita la quietanza di versamento, oppure la fideiussione bancaria, oppure la polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria “di cui al successivo punto 14”. Quest’ultimo dispone che il concorrente è tenuto a produrre nella busta A la quietanza di versamento, oppure la fideiussione bancaria, oppure la polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, “redatta in conformità allo schema allegato n. 1 al presente bando”. Tale schema, nel riquadro relativo alla “Stazione appaltante (beneficiario)”, indica a caratteri maiuscoli ed in grassetto ““R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana”, con sede in “Piazza della Croce Rossa, 1”.
Ciò posto, a fondamento del contestato provvedimento l’Amministrazione ha valorizzato la circostanza della indicazione, quale beneficiario della cauzione provvisoria prodotta in gara dalla società ricorrente, della “Italferr SpA in nome e per conto di RFI Rete Ferroviaria Italiana”, con sede in Roma all’indirizzo “via Marsala n. 53/67”, anziché, come prescritto nella legge di gara, di “R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana”, con sede in “Piazza della Croce Rossa, 1”.
Il primo giudice -nel disattendere le censure dedotte dalla società ricorrente e nel ritenere la ragionevolezza della determinazione con cui la stazione appaltante ha applicato l’art. 12 del Bando in forza del quale sono escluse le offerte “prive del documento comprovante l’avvenuta cauzione provvisoria di cui al successivo n. 14 (lett. n) e comunque in “ogni altro caso di difformità sostanziale inerente le offerte e/o la documentazione presentata a corredo delle stesse.” (comma 2)- ha rimarcato:
• la inequivocità della lex specialis di gara nell’individuazione del soggetto in favore del quale dovesse essere costituita la cauzione provvisoria;
• la riferibilità del mandato conferito da RFI ad Italferr al solo espletamento della procedura di gara, non anche al potere di escutere la cauzione, espressamente riservato a RFI;
• la riferibilità ai soli schemi di domanda e non anche agli schemi relativi alla cauzione dell’’“Avvertenza” pubblicata sul sito internet della Italferr secondo cui “gli schemi di domanda non hanno valore ufficiale”;
• il carattere comunque vincolante degli schemi allegati al bando di gara, in specie dell’allegato n. 1 al bando integrale, richiamato al punto 14 del medesimo bando;
• la insanabilità della difformità registrata nella cauzione prodotta dalla società ricorrente e quindi la non regolarizzabilità del vizio riscontrato.
Propone gravame la società ricorrente ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.
All’udienza del 7 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
Ad avviso della società ricorrente, l’indicazione, quale beneficiario della cauzione provvisoria prodotta in gara, della “Italferr SpA in nome e per conto di RFI Rete Ferroviaria Italiana”, con sede in Roma all’indirizzo “via Marsala n. 53/67”, anziché, come prescritto nella legge di gara, di “R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana”, con sede in “Piazza della Croce Rossa, 1”, non avrebbe consentito alla stazione appaltante di determinarsi nel senso dell’esclusione, non ricorrendo né l’ipotesi di cui alla lett. n) dell’art. 12 del Bando in forza del quale sono escluse le offerte “prive del documento comprovante l’avvenuta cauzione provvisoria di cui al successivo n. 14”, né quella, residuale e di chiusura, di cui al comma 2 dello stesso art. 12 secondo cui costituisce motivo di esclusione “ogni altro caso di difformità sostanziale inerente le offerte e/o la documentazione presentata a corredo delle stesse”.
Si tratta di assunto condiviso dal Collegio.
Come evidenziato, la disciplina di gara dispone, al punto 11.1.14 del bando integrale, che nella busta A, destinata a contenere la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa, sia inserita la quietanza di versamento, oppure la fideiussione bancaria, oppure la polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria “di cui al successivo punto 14”.
Quest’ultimo dispone che il concorrente è tenuto a produrre nella busta A la quietanza di versamento, oppure la fideiussione bancaria, oppure la polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, “redatta in conformità allo schema allegato n. 1 al presente bando”.
Ciò posto, il Collegio non condivide quanto sostenuto dal primo giudice in merito al rilievo sostanziale della difformità presentata dalla polizza prodotta dalla società ricorrente rispetto alla disciplina di gara laddove nella stessa è indicato, quale beneficiaria, la “Italferr SpA in nome e per conto di RFI Rete Ferroviaria Italiana”, con sede in Roma all’indirizzo “via Marsala n. 53/67”, anziché, come prescritto nella legge di gara, “R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana”, con sede in “Piazza della Croce Rossa, 1”.
Dirimente appare la considerazione per cui, ad onta della errata indicazione del beneficiario della cauzione provvisoria prodotta in gara dalla società ricorrente, R.F.I. avrebbe comunque potuto attendere all’eventuale escussione in forza dei poteri spettanti al mandante.
Ciò posto, si impone tuttavia la reiezione del gravame attesa l’infondatezza della domanda risarcitoria attorno alla quale ruota l’effettivo interesse della società ricorrente.
E’ sufficiente, al riguardo, osservare che il gravame è sul punto carente.
Invero, oltre a non risultare affatto scontata, a fronte della indicata disciplina di gara, la colpa della stazione appaltante, appare del tutto privo del necessario corredo probatorio il danno di cui si chiede il ristoro.
Alla stregua delle esposte ragioni va respinto il gravame.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 4438 dell’ luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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