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inammissibilità di un ricorso

Pubblicato il 23/07/2010
Pubblicato in: Sentenze
Il Consiglio di Stato conferma l’ inammissibilità di un ricorso proposto dall’ Unione degli Industriali della Provincia di Imperia in quanto l’azione processuale non risulta  caratterizzata da un interesse collettivo unitario

le associazioni di categoria dono deputate alla tutela di interessi collettivi costituiti dalla sintesi unitaria delle posizioni individuali in una situazione autonoma e differenziata unitariamente imputabile all’ente esponenziale;

le associazioni non sono deputate alla sostituzione dei singoli associati nella rivendicazione delle relative istanze di tutela, stante la tassatività delle ipotesi di sostituzione processuale ammesse ai sensi dell’art. 81 del codice di rito civile;

 la legittimazione processuale delle associazioni di categoria presuppone che gli interessi fatti valere in giudizio siano riferibili all'interesse collettivo tutelato in via unitaria dalle stesse associazioni, con esclusione delle ipotesi in cui gli interessi azionati risultino, anche solo potenzialmente, in contrasto con la concreta situazione riferibile ad altri iscritti;
nella specie, nonostante il richiamo ai valori di tutela e promozione della concorrenza, fa difetto il presupposto dell’unitarietà dell’interesse collettivo azionato, posto che l’Unione Industriali, quale ente esponenziale degli interessi di categoria degli industriali di Imperia, censura la lex specialis di gara nella parte in cui determina le categorie prevalenti a fini di individuazione dei soggetti ammessi alla gara, con conseguente riferibilità dell’interesse fatto valere solo agli iscritti privi della qualificazione richiesta in contrapposizione con l’interesse degli iscritti in possesso di tale qualificazione;

non assume rilievo dirimente la circostanza della prevalenza quantitativa dei soggetti privi della qualificazione, posto che la sussistenza, tra i soggetti iscritti a livello nazionale e periferico, di soggetti astrattamente avvantaggiati dal bando in quanto in possesso dalla contestata iscrizione evidenzia la sussistenza del rammentato conflitto potenziale di interessi, non inciso dalla concreta decisione di avvalersi o meno della clausola vantaggiosa;
alla stregua dei rilievi che precedono l’azione proposta, non caratterizzata dalla ricorrenza di un interesse collettivo unitario, risulta rivolta all’inammissibile sostituzione processuale dei singoli soggetti iscritti non dotati del requisito asseritamente imposto dalla lex specialis della procedura;
Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

a cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisone numero 4480 del 12 luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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