inaccoglibilità della domanda di risarcimento danni: non è stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dal ricorrente e l'attività illegittima della P.A
un tanto considerato che l'illegittimità del provvedimento impugnato è, comunque, condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accordare il risarcimento del danno, sicché l'infondatezza della domanda di annullamento comporta inevitabilmente il rigetto di quella risarcitoria
In applicazione del principio della pregiudiziale amministrativa è infatti ammissibile, ma infondata nel merito, la domanda di risarcimento danni che non sia stata preceduta dall'annullamento dell'atto asseritamente illegittimo, che tale danno avrebbe provocato, atteso che la sua mancata impugnazione gli consente di operare in modo precettivo dettando la regola del caso concreto, autorizzando la produzione dei relativi effetti ed imponendone l'osservanza ai consociati ed impedisce così che il danno possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione in esecuzione dell'atto inoppugnato (Consiglio Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1917).
Le considerazioni che precedono sono idonee anche a sorreggere la reiezione dell’appello incidentale, proposto da Controinteressata di S. & C. s.a.s. nella ipotesi che possa ritenersi che la sentenza abbia ritenuto infondata la domanda di risarcimento danni, atteso che comunque alla infondatezza del ricorso consegue la impossibilità di accordare il risarcimento dei danni richiesto da essa società.
5.- L’appello deve essere conclusivamente accolto e deve essere annullata la prima decisione, con conseguente reiezione del ricorso proposto da Controinteressata di G. S. & C. S.a.s. e dell’appello incidentale proposto dalla stessa società.
6.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del doppio grado di giudizio.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7766 del 3 novembre pronunciata dal Consiglio di Stato
Utilità