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In tema di responsabilità civile della stazione appaltante

Pubblicato il 01/09/2008
Pubblicato in: Sentenze
(a cura di Sonia Lazzini - le sentenze commentate della settimana)

Informativa prefettizia atipica_costituisce una tipica misura cautelare di polizia, che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso, dalla prova dell’infiltrazione mafiosa nell’impresa e del condizionamento delle scelte imprenditoriali_ è insita nella stessa un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, donde i limiti del sindacato giurisdizionale, esercitabile nei soli casi di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti_riconosciuto il risarcimento del danno per decadenza dall’aggiudicazione_lucro cessante pari al 5% dell’importo offerto (decurtato per mancata dimostrazione del non utilizzo di beni e persone)_negato il danno emergente_negata la perdita di opportunità_non assolto l’onere della prova sul danno da competitività (non fornendosi neppure l’indicazione dei bandi di gara di possibile interesse nè delle domande di partecipazione presentate per altre gare.)_ Neppure vi è titolo al risarcimento del danno per lite temeraria, non essendo nella specie configurabile, a carico dell’Amministrazione, una responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 1, C.p.c..

Pur nel quadro di valutazioni ampiamente discrezionali, onde evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, non possono reputarsi sufficienti ai fini indicati fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, “occorrendo altresì l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con le predette associazioni”; quantomeno, la valutazione del Prefetto deve essere sorretta da uno “specifico” quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni._ Va ricordato che, giusta orientamento consolidato della Sezione  il danno ingiusto causato dalla Pubblica amministrazione, ancorchè riferito alla lesione di interessi legittimi, comporta una responsabilità di tipo extracontrattuale che, ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ., richiede comunque la verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa._Orbene, pur non essendo configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione relativa di colpa dell’Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, ben possono operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all’art. 2727 Cod. civ., desunta dalla singola fattispecie _Nel caso che ne occupa, pur vertendosi in un ambito di lata discrezionalità, certo è che l’Amministrazione non risulta aver posto in essere quelle cautele cognitive e valutative in ordine alla posizione del F. – pur a fronte, alla stregua della documentazione versata in giudizio, della mancanza di specifici e idonei elementi di fatto o, quanto meno, di uno specifico quadro indiziario atto a sorreggere l’assunto – che devono essere ragionevolmente richieste in considerazione della estrema gravità degli effetti delle determinazioni adottate in ragione del rilevante pregiudizio derivante dalle stesse ad un operatore economico che non risulta, tra l’altro, sempre alla stregua degli atti depositati, destinatario di provvedimenti correlati ad una presunta contiguità ad associazioni mafiose._Sotto il profilo dell’elemento oggettivo, è poi evidente che il danno consistente in una sostanziale decadenza dall’aggiudicazione dell’appalto costituisce diretta conseguenza della accertata illegittimità in quanto, in assenza della illegittima preclusione correlata alla posizione del F., la società avrebbe conseguito il “bene della vita” cui la medesima aspirava.

(Consiglio di Stato con la decisione numero 3723  del 7 agosto 2008_ lo trovi nel file  C.St. 07.08.2008  n. 3723.doc)
 Allegati
C.St. 07.08.2008 n. 3723.doc


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