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IN TEMA DI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER POTER DIMEZZARE LA CAUZIONE PROVVISORIA

Pubblicato il 25/10/2010
Pubblicato in: Sentenze

IN TEMA DI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER POTER DIMEZZARE LA CAUZIONE PROVVISORIA

L’articolo 75 del codice dei contratti pubblici prevede che, per ottenere il beneficio della riduzione dell’importo della garanzia, è sufficiente la mera “segnalazione”, in sede di offerta, del possesso del requisito della certificazione di qualità, da documentare, poi, “nei modi prescritti dalle norme vigenti”.

L’appellata sostiene che l’esclusione deriverebbe dalla circostanza “della produzione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto dal disciplinare”, contemplata dall’articolo 19 del disciplinare di gara.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

La tesi non è condivisibile.
In punto di fatto, è senz’altro esatto che l’aggiudicataria abbia presentato una garanzia di importo ridotto. Ma la misura della cauzione è stata correttamente rapportata al beneficio del possesso della certificazione di qualità.
Dunque, il motivo della esclusione indicata dalla parte ricorrente in primo grado deriva non già dalla insufficienza della cauzione, quanto, piuttosto, dalla assenza di adeguata e rituale documentazione del presupposto della riduzione.
In questa corretta prospettiva, il riferimento alla asserita violazione dell’articolo 19 del disciplinare risulta del tutto inidoneo per giustificare la tesi della parte ricorrente in primo grado: il presupposto sostanziale della riduzione della cauzione è certamente sussistente, ma è contestata la correttezza della sua documentazione nel corso del procedimento di gara.
L’accoglimento degli appelli trova, a proprio sostegno, ulteriori argomenti sistematici nel riferimento ai principi generali del divieto di non aggravamento del procedimento e di consentire l’integrazione dei documenti di gara incompleti o irregolari.
Infatti, nella vicenda in esame, i richiamati criteri costituiscono utili strumenti di interpretazione delle clausole del disciplinare di gara, che va letto secondo canoni di razionalità e di efficacia dell’azione amministrativa, coerenti con la formulazione letterale delle regole della lex specialis di gara.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7610 del  22 ottobre  2010pronunciata dal Consiglio di Stato

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