In tema di limiti degli Ordini professionali a presentare ricorso
la violazione dell’obbligo di pubblicità della apertura delle buste in una gara cui abbiano partecipato dei professionisti non ricade nell’ambito di tutela che le Associazioni di categoria
non sono nemmeno comprese nell’ambito della tutela esercitabile dalle Associazioni di categoria nei confronti dei propri iscritti, non essendo idonee a tutelare la professione, o gli iscritti all’Ordine in tale qualità, ma solo singoli soggetti nella qualità di titolari di interesse al corretto svolgimento della gara le censure relative alla circostanza che in assenza di aggiudicazione definitiva (in violazione degli artt. 3, 10, 11, 12 e 91, I c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), fosse avvenuta una aggiudicazione implicita (pur essendo l’aggiudicazione definitiva il pilastro fondamentale su cui si basano tutte le procedure di affidamento, tanto che è l’unico provvedimento di cui è obbligatoria la impugnazione) e che il termine dilatorio previsto dalla legge prima della stipula del contratto fosse superabile per la particolare urgenza di concludere la procedura de qua, invece insussistente.
gli Ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, o allorché si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla intera categoria (Consiglio Stato, sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8404), o anche a singoli iscritti, ma con il limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli Ordini stessi.
Ciò posto va rilevato che le procedure per l’aggiudicazione di contratti con la P.A., compresa la trattativa privata, debbono rispettare i principi di trasparenza e di adeguata pubblicità; di conseguenza, l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta debbono sempre avvenire in seduta pubblica, dal momento che tale adempimento rappresenta uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, assicurando a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica di integrità dei documenti e all'identificazione del loro contenuto.
Non ritiene tuttavia il Collegio che la violazione dell’obbligo di pubblicità della apertura delle buste in una gara cui abbiano partecipato dei professionisti ricada nell’ambito di tutela che le Associazioni di categoria possono esercitare nei confronti degli iscritti, atteso che trattasi di disposizioni poste a tutela della par condicio degli effettivi partecipanti, e non a tutela della loro professione, o degli iscritti all’Ordine (estraneo come tale alla gara) in tale qualità, ma nella diversa qualità di singoli soggetti interessati al corretto svolgimento della gara.
Tanto esime il Collegio dal verificare se le operazioni di apertura dei plichi e dell’esame del loro contenuto si siano svolte effettivamente in seduta segreta o meno.
Con riferimento alla reiezione del quarto motivo aggiunto al ricorso di primo grado, secondo l’appellante, erroneamente il primo Giudice avrebbe ritenuto che, in assenza di aggiudicazione definitiva (in violazione degli artt. 3, 10, 11, 12 e 91, I c., del D. Lgs. n. 163 del 2006), fosse avvenuta una aggiudicazione implicita (pur essendo l’aggiudicazione definitiva il pilastro fondamentale su cui si basano tutte le procedure di affidamento, tanto che è l’unico provvedimento di cui è obbligatoria la impugnazione) e che il termine dilatorio previsto dalla legge prima della stipula del contratto fosse superabile per la particolare urgenza di concludere la procedura de qua, invece insussistente.
Ritiene al riguardo il Collegio che entrambe dette censure non siano comprese nell’ambito della tutela esercitabile dalle Associazioni di categoria nei confronti dei propri iscritti, non essendo idonee a tutelare la professione, o gli iscritti all’Ordine in tale qualità, ma solo singoli soggetti nella qualità di titolari di interesse al corretto svolgimento della gara.
Devesi ritenersi quindi che l’Ordine appellante difettasse al riguardo della necessaria legittimazione a ricorrere.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 8006 dell’ 11 novembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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