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In tema di cauzione provvisoria

Pubblicato il 01/09/2008
Pubblicato in: Sentenze
(a cura di Sonia Lazzini - le sentenze commentate della settimana)

Legittima escussione della garanzia provvisoria per mancata sottoscrizione del contratto_legittima revoca di un’aggiudicazione provvisoria per mancata dimostrazione del possesso della regolarità contributiva; non è sufficiente quale attestazione della regolarità contributiva, la produzione di copia dei mod. F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale_ in sede di aggiudicazione, il Durc non può essere “autocertificato”
E’ corretto affermare che la produzione di copia di modelli F24 e di bollettini di versamenti postali non è idonea ad attestare la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria perché non mette comunque la stazione appaltante nelle condizioni di controllare se siano stati assolti tutti gli oneri contributivi (e, cioè, se i versamenti siano stati effettuati sempre e per tutti i dipendenti)?
la richiesta produzione del durc non era surrogabile né con l’autocertificazione dell’interessato, né con la mera produzione dei mod. F24 e dei bollettini postali, anche per la corretta considerazione, svolta dalla prima sentenza, che si tratta di documenti insufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori. :a parte dunque ogni pur utile considerazione circa la sopravvenienza del ricordato art. 98, comma 10, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 rispetto alla introduzione del ricordato art. 77-bis d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ad opera della l. 16 gennaio 2003, n. 15, è soprattutto il detto rapporto di specialità a rendere insurrogabile il durc ogniqualvolta sia espressamente richiesto. L’”autocertificazione” (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell’attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all’esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell’affidamento
l’escussione della fideiussione può essere collegata solo all’accertamento della mancanza dei requisiti di ordine speciale e non, come nel caso di specie, alla mancanza dei requisiti di ordine generale.?_La lex specialis di gara, peraltro non impugnata, riproduce sul punto la disciplina normativa, poiché l’art. 30 della legge n. 109 del 1994 prevede che la cauzione copra la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario._Nel caso in esame la fideiussione –prestata a titolo di cauzione provvisoria -  è stata escussa per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria, che non ha prodotto la documentazione a ciò necessaria (certificato di regolarità contributiva) nel termine previsto dal bando (peraltro ampiamente prorogato dalla stazione appaltante)_ l’escussione della cauzione ha titolo, come bene ha rilevato la sentenza di primo grado, nell’omessa sottoscrizione del contratto. Per l’art. 30 l. 11 febbraio 1994, n. 109, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, che qui non ha prodotto la documentazione necessaria nel termine, era titolo sufficiente per l’incameramento. La fattispecie che qui si è verificata è invero dovuta alla detta causa imputabile alla stessa escussa e tanto basta a decretarne la conformità alla legge. A nulla rileva il riferimento – fatto con il terzo motivo dell’appello - con l’aliquota di sorteggio obbligatorio tra i concorrenti ai fini della verifica della presenza dei requisiti di ordine generale, ovvero speciale che sia
(Consiglio di Stato con la decisione numero 4035  del 25 agosto 2008_ lo trovi nel file  C.St. 25.08.2008  n. 4035.doc)
 Allegati
C.St. 25.08.2008 n. 4035.doc


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