In tema di adesione alle convenzioni stipulate da Consip Spa
Con l’istituzione delle “centrali di acquisito” con funzioni di “centrali di committenza” da parte delle regioni, ad opera del comma 455, L. n. 296/2006, con il compito di stipulare, per i rispettivi ambiti territoriali, le convenzioni di cui all'art. 26, co. 1, L. n. 488/1999, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie possono, ai sensi dell’art 1, co. 449, L. n. 296/2006, fare diretto ricorso a tali convenzioni ovvero ne utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
In relazione agli enti del Servizio sanitario nazionale “in ogni caso tenuti - a mente dell’ultimo inciso dell’art 1, co. 449, L. n. 296/2006 - ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento”, la prima decisione ha correttamente affermato la possibilità delle aziende sanitarie di procedere in proprio, salvo l’obbligo di valutare le offerte alla stregua dei parametri di congruità dei prezzi rispetto a quelli della convenzione stipulata da Consip (Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2009, n. 557).
Siffatta possibilità ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa, è stata riaffermata nei confronti degli enti aggiudicatori di cui all'art. 3, co. 25, D.Lgs. de codice dei contratti pubblici ed è stata ribadita dall’art. 2, co. 573, L. n. 244/2007 per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica relativi a lavori, servizi e forniture.
Il richiamo della disposizione da ultimo al “rispetto dei principi di tutela della concorrenza” deve pertanto essere correttamente inteso nell’obbligo di motivazione dell’adesione alla convenzione onde verificare la pertinenza e la congruità delle prestazioni rispetto alle obiettive esigenze dell’ente e al reale fabbisogno del medesimo, come ancora affermato dalla decisione impugnata, che sotto questo aspetto appare immune da censura.
Con il primo ordine di censure l’appellante afferma che l’adesione dell’Azienda sanitaria alla convenzione Consip sarebbe avvenuta in violazione dei principi sulla concorrenza, obbligatori ai sensi dell’art. 2, co. 573, L. n. 244/2007, in quanto l’ASL avrebbe preventivamente concordato con Controinteressata i servizi da acquisire in aggiunta a quelli tipici della pulizia e della sanificazione, formulando il piano d’intervento sulla scorta di quanto richiesto dall’Area gestione acquisti e servizi logistici.
La possibilità, prevista dall’art. 26, L. n. 488/1999 di ricorrere alla Consip o di utilizzarne, come limiti massimi, i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, non si pone in contrasto con i principi della libera concorrenza. Quest’ultima, nel caso della Consip si realizza “a monte” e cioè al momento in cui viene selezionata l’impresa che accetta gli ordinativi di fornitura di beni e servizi, selezionata nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente.
Nelle convenzioni Consip non è derogato l’obbligo della gara che viene osservato una volta per tutte dall’amministrazione del tesoro al momento della individuazione delle imprese che, a loro volta si pongono, come parte contrattuale degli enti e delle amministrazioni, obbligate ad avvalersi delle medesime in osservanza a principi di economicità e sul presupposto di un prezzo formato sulla base dell’uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale o nelle singole regioni.
Proprio perché il prezzo è uniforme in ambito territoriale, è poi possibile che determinate prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle minime da acquistare nel pacchetto, siano definite durante la fase di formazione del contratto, come è avvento nella specie, con la riformulazione dell’intervento da parte di Controinteressata, sulla base delle effettive esigenze dell’utilizzatore. Del resto. anche nei rapporti fra l’Azienda sanitaria e la società ricorrente, determinate prestazioni sono state ridotte perché eccesive rispetto alle esigenze del committente, essendo sia la formazione progressiva del contratto che la conformazione delle prestazioni in diminuzione o anche in aumento perfettamente concepibile nella formazione del rapporto o del suo svolgimento.
Con un secondo ordine di censure, è riproposto sotto altro aspetto, il difetto di motivazione dell’adesione alla convenzione Consip, in quanto le Aziende sanitarie avrebbero l’obbligo di utilizzare le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento che sarebbero diverse dalla Consip.
La censura non ha pregio in relazione al combinato disposto del comma 449 con il comma 457, L. n. 296/2006, a mente del quale “le centrali regionali e la Consip Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa…”.
Le centrali regionali sono state costituite per soddisfare le esigenze di acquisto localmente diversificate: in base al testo del comma 1 dell'art. 59, l. 23 dicembre 2000 n. 338 come novellato dalla l. n. 353 del 2003. La novellazione del comma 5 dell'art. 59, l. n. 388 del 2000 ha poi abrogato l'obbligo di motivare i provvedimenti con cui gli enti locali acquistano beni o servizi a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle stabilite dalle convenzioni nazionali, mentre con la riscrittura del comma 6 dell'art. 24, l. 28 dicembre 2001 n. 448 (l. finanziaria 2002) è venuto meno l'obbligo per gli stessi di adottare i prezzi di queste convenzioni come base d'asta al ribasso per le proprie gare di appalto.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 8158 del 23 novembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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