in presenza di elementi obiettivi e concreti la valutazione conclusiva di “non convenienza” non necessitava di particolari spiegazioni
in presenza di elementi obiettivi e concreti la valutazione conclusiva di “non convenienza” non necessitava di particolari spiegazioni (vedi ex multis anche C.d.S., IV 31 maggio 2007 n.2838).
Per le esposte considerazioni, quindi, la delibera impugnata, nella parte in cui non ha disposto l’aggiudicazione a favore della ricorrente, risulta immune dai vizi di violazione delle specifiche prescrizioni del disciplinare di gara soprarichiamate e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e sviamento (tutti dedotti nell’ambito dell’unico articolato motivo).
Ritiene il collegio che correttamente la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara all’offerta del raggruppamento ricorrente, pur essendo l’unica valida, in quanto presentava “carenze progettuali e qualitative tali da renderla non idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione e, comunque, non conveniente dal punto di vista economico”.
Invero, in primo luogo, nel caso di specie sussistevano i presupposti per l’esercizio da parte della stazione appaltante del potere discrezionale in questione (ex art. 81, comma 3, D.Lgs. n.163/2006), in quanto la circostanza che l’offerta tecnica della ricorrente avesse superato il preliminare vaglio di corrispondenza ai requisiti qualitativi indicati come soglia minima nel disciplinare, non configura un vincolo per la stazione appaltante in ordine alla valutazione definitiva delle offerte, ma in realtà rappresenta soltanto il riscontro del raggruppamento di un livello qualitativo “sufficiente” da parte delle varie soluzioni progettuali elaborate dalle imprese concorrenti.
Pertanto non appare suffragata sotto il profilo né testuale né sistematico l’interpretazione elaborata dalla ricorrente secondo cui, in presenza di soglie minime di requisiti qualitativi stabilite nella lex specialis di gara, l’esercizio – da parte della stazione appaltante – del potere, di cui all’art. 81, comma 3, D.Lgs. n.163/2006, sarebbe di fatto circoscritto al sopravvenire di circostanze imprevedibili all’atto di indizione della gara; la discrezionalità di non aggiudicare la gara, invece, concerne la valutazione complessiva dell’offerta (nella sua intierezza) come non rispondente alle esigenze della stazione appaltante e, pertanto, si pone su un piano generale nel quale va ricompreso, quale singolo aspetto, il superamento di un preliminare scrutinio di qualità minima da parte delle offerte in gara.
Pertanto è infondata la censura di violazione dell’art.81, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 per i profili dedotti.
Quanto, infine, alla valutazione di “non idoneità” (dell’offerta della ricorrente) alle esigenze dell’Amministrazione, la deliberazione impugnata la motiva con riferimento a “carenze progettuali e qualitative” sotto più profili, specificamente riportate nelle schede valutative delle offerte in gara allegate ai verbali della Commissione (e della stessa deliberazione n. 432/2009): si tratta (quanto alla qualità del progetto) di “carenze nelle specifiche di partenza necessarie per uno sviluppo corretto del progetto”, della “necessità … di operare un nuovo ridimensionamento del progetto” oppure (quanto alla qualità dei beni forniti relativamente alle attrezzature informatiche) di “livello della documentazione fornita … tale da non permettere l’individuazione di un preciso progetto IT”.
Ritiene, pertanto, il collegio che gli illustrati rilievi, riportati nella delibera impugnata a titolo esemplificativo (e non esaustivo), giustificano ampiamente la valutazione conclusiva di non idoneità formulata dalla stazione appaltante a conclusione della procedura di gara, recependo – comunque – il conforme avviso della commissione.
Tra l’altro il collegio, in tale contesto valutativo, ritiene irrilevante la circostanza che l’offerta ricorrente abbia conseguito sulla specifica voce qualità tecnica punti 31,2/40 e che, ove le fossero attribuiti i 6 punti sulla voce “costi di gestione”, otterrebbe un punteggio qualitativo complessivo di 44,60 e cioè molto vicino a quello di 44,80 (miglior punteggio per l’offerta tecnica) ottenuto dalla offerta Controinteressata poi esclusa: infatti non si può prescindere dal fatto che la gara si è chiusa con una sola offerta validamente formulata e che su un sottocriterio della voce “qualità tecnica”, importante quale “qualità del progetto”, questa offerta ha ottenuto solo punti 9,20/16 e cioè poco più del minimo punteggio 9/16 prescritto per la prosecuzione dell’esame (mentre le altre due offerte escluse avevano ottenuto una punti 18,66/16 e l’altra 16/18).
Né tanto meno le incompletezze e le omissioni della proposta progettuale della ricorrente avrebbero potuto trovare risoluzione in sede di approvazione del progetto definitivo del quale la stazione appaltante – per clausola espressa – aveva la facoltà di chiedere ogni modifica ritenuta necessaria senza “alcun compenso aggiuntivo”: infatti, secondo il principio di buon andamento, tale clausola trova la sua ratio nell’obiettivo di adeguare il più possibile il progetto definitivo presentato in gara alle specifiche esigenze della stazione appaltante (che, tra l’altro, è un grande ospedale) e non costituisce certo uno strumento per eliminare carenze ed incompletezze della proposta progettuale della offerta; carenze che, invece, ne compromettono la valutazione di idoneità e che, ove fossero superate con tale mezzo, darebbero luogo ad una violazione anche del principio di uguaglianza.
Per le esposte considerazioni, quindi, la delibera impugnata, nella parte in cui non ha disposto l’aggiudicazione a favore della ricorrente, risulta immune dai vizi di violazione delle specifiche prescrizioni del disciplinare di gara soprarichiamate e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e sviamento (tutti dedotti nell’ambito dell’unico articolato motivo).
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1258 del 1 febbraio 2010 emessa dal Tar Lazio, Roma
in presenza di elementi obiettivi e concreti la valutazione conclusiva di “non convenienza” non necessitava di particolari spiegazioni (vedi ex multis anche C.d.S., IV 31 maggio 2007 n.2838).
Per le esposte considerazioni, quindi, la delibera impugnata, nella parte in cui non ha disposto l’aggiudicazione a favore della ricorrente, risulta immune dai vizi di violazione delle specifiche prescrizioni del disciplinare di gara soprarichiamate e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e sviamento (tutti dedotti nell’ambito dell’unico articolato motivo).
Ritiene il collegio che correttamente la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara all’offerta del raggruppamento ricorrente, pur essendo l’unica valida, in quanto presentava “carenze progettuali e qualitative tali da renderla non idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione e, comunque, non conveniente dal punto di vista economico”.
Invero, in primo luogo, nel caso di specie sussistevano i presupposti per l’esercizio da parte della stazione appaltante del potere discrezionale in questione (ex art. 81, comma 3, D.Lgs. n.163/2006), in quanto la circostanza che l’offerta tecnica della ricorrente avesse superato il preliminare vaglio di corrispondenza ai requisiti qualitativi indicati come soglia minima nel disciplinare, non configura un vincolo per la stazione appaltante in ordine alla valutazione definitiva delle offerte, ma in realtà rappresenta soltanto il riscontro del raggruppamento di un livello qualitativo “sufficiente” da parte delle varie soluzioni progettuali elaborate dalle imprese concorrenti.
Pertanto non appare suffragata sotto il profilo né testuale né sistematico l’interpretazione elaborata dalla ricorrente secondo cui, in presenza di soglie minime di requisiti qualitativi stabilite nella lex specialis di gara, l’esercizio – da parte della stazione appaltante – del potere, di cui all’art. 81, comma 3, D.Lgs. n.163/2006, sarebbe di fatto circoscritto al sopravvenire di circostanze imprevedibili all’atto di indizione della gara; la discrezionalità di non aggiudicare la gara, invece, concerne la valutazione complessiva dell’offerta (nella sua intierezza) come non rispondente alle esigenze della stazione appaltante e, pertanto, si pone su un piano generale nel quale va ricompreso, quale singolo aspetto, il superamento di un preliminare scrutinio di qualità minima da parte delle offerte in gara.
Pertanto è infondata la censura di violazione dell’art.81, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 per i profili dedotti.
Quanto, infine, alla valutazione di “non idoneità” (dell’offerta della ricorrente) alle esigenze dell’Amministrazione, la deliberazione impugnata la motiva con riferimento a “carenze progettuali e qualitative” sotto più profili, specificamente riportate nelle schede valutative delle offerte in gara allegate ai verbali della Commissione (e della stessa deliberazione n. 432/2009): si tratta (quanto alla qualità del progetto) di “carenze nelle specifiche di partenza necessarie per uno sviluppo corretto del progetto”, della “necessità … di operare un nuovo ridimensionamento del progetto” oppure (quanto alla qualità dei beni forniti relativamente alle attrezzature informatiche) di “livello della documentazione fornita … tale da non permettere l’individuazione di un preciso progetto IT”.
Ritiene, pertanto, il collegio che gli illustrati rilievi, riportati nella delibera impugnata a titolo esemplificativo (e non esaustivo), giustificano ampiamente la valutazione conclusiva di non idoneità formulata dalla stazione appaltante a conclusione della procedura di gara, recependo – comunque – il conforme avviso della commissione.
Tra l’altro il collegio, in tale contesto valutativo, ritiene irrilevante la circostanza che l’offerta ricorrente abbia conseguito sulla specifica voce qualità tecnica punti 31,2/40 e che, ove le fossero attribuiti i 6 punti sulla voce “costi di gestione”, otterrebbe un punteggio qualitativo complessivo di 44,60 e cioè molto vicino a quello di 44,80 (miglior punteggio per l’offerta tecnica) ottenuto dalla offerta Controinteressata poi esclusa: infatti non si può prescindere dal fatto che la gara si è chiusa con una sola offerta validamente formulata e che su un sottocriterio della voce “qualità tecnica”, importante quale “qualità del progetto”, questa offerta ha ottenuto solo punti 9,20/16 e cioè poco più del minimo punteggio 9/16 prescritto per la prosecuzione dell’esame (mentre le altre due offerte escluse avevano ottenuto una punti 18,66/16 e l’altra 16/18).
Né tanto meno le incompletezze e le omissioni della proposta progettuale della ricorrente avrebbero potuto trovare risoluzione in sede di approvazione del progetto definitivo del quale la stazione appaltante – per clausola espressa – aveva la facoltà di chiedere ogni modifica ritenuta necessaria senza “alcun compenso aggiuntivo”: infatti, secondo il principio di buon andamento, tale clausola trova la sua ratio nell’obiettivo di adeguare il più possibile il progetto definitivo presentato in gara alle specifiche esigenze della stazione appaltante (che, tra l’altro, è un grande ospedale) e non costituisce certo uno strumento per eliminare carenze ed incompletezze della proposta progettuale della offerta; carenze che, invece, ne compromettono la valutazione di idoneità e che, ove fossero superate con tale mezzo, darebbero luogo ad una violazione anche del principio di uguaglianza.
Per le esposte considerazioni, quindi, la delibera impugnata, nella parte in cui non ha disposto l’aggiudicazione a favore della ricorrente, risulta immune dai vizi di violazione delle specifiche prescrizioni del disciplinare di gara soprarichiamate e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e sviamento (tutti dedotti nell’ambito dell’unico articolato motivo).
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1258 del 1 febbraio 2010 emessa dal Tar Lazio, Roma