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Ed invero, in data 27 aprile 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n° 53 del 20 marzo 2010 “attuativo della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici”.
L’art. 8 di tale d.lgs. ha modificato l’art. 245 del d.lgs n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, introducendo il comma 2 quinquies, secondo il quale: “i termini processuali sono stabiliti: a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8; b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell’atto contenente i motivi aggiunti, dell’appello avverso l’ordinanza cautelare;……”.
Pertanto, a far data dall’entrata in vigore del predetto d.lgs, il termine per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio , nella fattispecie in esame, non è di 60 giorni, bensì di 30.
Ebbene , nella fattispecie in esame, come affermato da parte ricorrente a pag. 2 del ricorso, la Deliberazione del Direttore Generale n. 164 del 18 febbraio 2010, è stata comunicata alla Ricorrente in data 7 luglio 2010, e quindi è evidente che il ricorso è stato proposto tardivamente, in quanto notificato in data 21 ottobre 2010 e, percio’, oltre il termine previsto dalla legge.
In conclusione , da quanto precede emerge l’irricevibilità del ricorso in esame.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4669 del 7 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
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