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Illegittimamente la cauzione definitiva è stata richiesta in un importo così sproporzionato...

Pubblicato il 09/03/2010
Pubblicato in: Sentenze

Illegittimamente, dunque, a parere della Sezione, la cauzione definitiva è stata richiesta in un importo così sproporzionato rispetto a quello a base della competizione

Si è più sopra illustrata la ragione di applicabilità diretta del’art. 113 del d.lgs.163/2006 alla gara all’esame. Basti qui solo riportare il disposto dell’art. 113, comma 1 del Codice, a termini del quale “l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale”.

Nella narrativa in fatto la deducente lamenta di non essersi riuscita a procurare nei soli 15 giorni lavorativi che la celerità impressa dalla Fondazione al procedimento censurato aveva imposto, l’impegno di un fideiussore a rilasciare una cauzione definitiva di ben 10 milioni di euro.

Con il motivo A.2.1 la censura di sproporzione dell’importo della garanzia e di difetto di motivazione, veicolata anche dalla dedotta violazione del’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, è diretta contro quella definitiva, che è stata richiesta in 10 milioni di euro a fronte di una base d’asta di soli 2 milioni e 100.000. Per la deducente la cauzione definitiva non può comunque superare il 10% dell’importo di gara.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

le censure si prestano ad essere positivamente considerate e vanno accolte.
Intanto, come già spiegato con l’Ordinanza cautelare n. 947/2009, il parametro normativo cui la Sezione farà riferimento, e che è rappresentato dagli artt. 75 e 113 del codice dei contratti, è reso direttamente applicabile alla gara per cui è controversia dalla stessa lex specialis.
Invero, il punto 6.2 della lettera di invito stabilisce che la scheda tecnica secondo la quale poteva essere presentata la cauzione definitiva – scheda, peraltro, contemplata dal D.M. n. 123/2004 attuativo delle norme sulle garanzie nelle gare pubbliche poi trasfuse nell’art. 113 del Codice – avrebbe dovuto essere “opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i”.
Siffatta formula e locuzione di rinvio costituisce un chiaro e indiscutibile richiamo delle disposizioni dell’art. 113 del Codice dei contratti. Ne consegue la sicura applicabilità alla gara sia di quest’ultima norma che dell’art. 75 del Codice dedicato alla cauzione provvisoria.
Del pari fondata è la più rilevante e consistente censura, svolta al motivo A.2.1, nel quale la deducente lamenta che la cauzione definitiva è stata richiesta in 10 milioni di euro a fronte di una base d’asta di soli 2 milioni e 100.000. Per la deducente la cauzione definitiva non può comunque superare il 10% dell’importo di gara ed è violato l’art. 113 del codice che contempla detta ultima misura percentuale.
Si è più sopra illustrata la ragione di applicabilità diretta del’art. 113 del d.lgs.163/2006 alla gara all’esame. Basti qui solo riportare il disposto dell’art. 113, comma 1 del Codice, a termini del quale “l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale”.
Nella narrativa in fatto la deducente lamenta di non essersi riuscita a procurare nei soli 15 giorni lavorativi che la celerità impressa dalla Fondazione al procedimento censurato aveva imposto, l’impegno di un fideiussore a rilasciare una cauzione definitiva di ben 10 milioni di euro.
Pare dunque al Collegio evidente che se l’importo della stessa fosse stato legittimamente contenuto in 210.000 euro, ossia nel consentito 10% di quello contrattuale, presumibilmente la ricorrente si sarebbe procacciata l’impegno la cui omissione ha costituito una delle ragioni della sua impugnata esclusione.
Dal che discende anche la pregnanza e la persistenza dell’interesse a ricorrere della Lingotto Fiere, che il Tribunale deve sempre d’ufficio acclarare fino al momento della decisione della causa.
Illegittimamente, dunque, a parere della Sezione, la cauzione definitiva è stata richiesta in un importo così sproporzionato rispetto a quello a base della competizione.

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1292 dell’ 1 marzo 2010 emessa dal Tar Piemonte, Torino

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