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Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non deve essere effettuato in seduta pubblica

Pubblicato il 02/02/2010
Pubblicato in: Sentenze

in cui l’attuale ricorrente viene dichiarato secondo classificato; c)il provvedimento di aggiudicazione provvisoria datato 22.12.2008 (verbale di gara n. 6) e il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato con determinazione n. 320 datato 24.12.2008, del dirigente IV Settore – Ufficio Lavori Pubblici e Progettazioni del Comune di Termoli; d)il contratto di appalto stipulato in data 29.12.2008; ogni altro atto relativo al vincolo contrattuale, in particolare la nota del Comune di Temoli prot. n. 39366 del 24.12.2008, inviata alla Regione Molise; e)la nota prot. n. 39596 del 30.12.2008, con cui il Comune di Termoli comunica alla ricorrente G.C.G. s.r.l. l’aggiudicazione definitiva alla società controinteressata e restituisce la polizza fidejussoria, svincolandola;
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Il ricorso è infondato e i motivi aggiunti sono inammissibili.
III – La ricorrente società si duole del fatto che alcune sedute della commissione di gara si siano svolte in forma riservata, nonché del fatto che la commissione ha chiesto integrazioni e chiarimenti all’offerta della ditta aggiudicataria, anziché escluderla per incompletezza dell’offerta medesima. La ricorrente si duole, altresì, dell’illegittima ammissione dell’offerta della ditta controinteressata, da essa ritenuta anomala, stante la incompleta verifica della correttezza contributiva e fiscale della controinteressata, la presunta mancanza in capo a detta società del requisito curriculare dell’attività di costruzione di strade e la presunta irregolarità del d.u.r.c. esibito dalla stessa.
Con riguardo al primo motivo del gravame, si osserva che il principio della pubblicità delle sedute riguarda esclusivamente la gara propriamente detta, cioè la fase dell’apertura dei plichi, dell’esame della documentazione e dell’apertura delle offerte economiche, non già il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Ciò, in quanto la pubblicità delle sedute di gara rappresenta uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica dell’integrità dei documenti e alla identificazione del loro contenuto (cfr.: T.A.R. Roma I, 1.7.2009 n. 6346), mentre il procedimento amministrativo di individuazione delle offerte anomale nelle pubbliche gare si configura come un sub-procedimento, all’interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase di apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Esso si articola in quattro distinti momenti: 1)la individuazione delle offerte sospettate di essere anomale; 2)la richiesta delle giustificazioni dell’offerta da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice; 3)la presentazione di chiarimenti, precisazioni e giustificazioni dell’offerta da parte della ditta la cui offerta è sospettata di anomalia; 4)la verifica e la valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. La normativa di settore impone l’esperimento del contraddittorio esclusivamente con il concorrente interessato da tale verifica, circostanza che esclude la necessità di esperire tale sub-procedimento in seduta pubblica. Proprio la specificità degli accertamenti da esperire nell’ambito di tale sub-procedimento – che culmina con un giudizio di congruità dell’offerta valutata nel suo insieme – porta la giurisprudenza a ritenere che la commissione di gara abbia un ampio margine di valutazione tecnico-discrezionale dell’offerta e possa persino avvalersi, all’uopo, del parere di esperti esterni (cfr.: Cons. Stato V, 20.5.2008 n. 2348; T.A.R. Napoli I, 6.5.2008 n. 3379; T.A.R. Roma III, 29.4.2008 n. 3577).
E’ infondato anche il secondo dei motivi del gravame: la documentazione integrativa presentata dalla ditta controinteressata non riguarda la fase di gara, ma si pone a valle dell’apertura della busta dell’offerta economica e si riferisce esclusivamente al sub-procedimento di verifica dell’anomalia. E’ normale e regolare che – in tale sub-procedimento, che deve svolgersi necessariamente in contraddittorio con il concorrente – la stazione appaltante richieda chiarimenti o elementi integrativi, come è avvenuto nella specie. Infatti, con la nota datata 16.12.2008, il Comune ha chiesto chiarimenti in ordine ad alcune voci per le quali aveva riscontrato la presenza di errori materiali

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 102 del 28 gennaio 2010,  emessa dal Tar Molise, Campobasso

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