IL risarcimento in forma specifica si concretizza nella rinnovazione della gara con riferimento alla fase di valutazione delle giustificazioni sull’anomalia
In questo caso il giudice amministrativo non accoglie la richiesta di inefficacia del contratto
La domanda con cui la ricorrente chiede con i due motivi aggiunti la declaratoria di nullità e/o invalidità ed inefficacia e/o caducazione stipulato in data 12/11/2009 non può essere accolta, ai sensi dell’art.122 cod. proc. amm., poiché l’accertato vizio di esclusione dalla gara della Ricorrente S.p.a. e quello ( della stessa natura ) riscontrato nell’aggiudicazione della gara alla Controinteressata , comporta l’obbligo dell’Amministrazione regionale resistente di rinnovare la stessa, con riferimento alla fase di valutazione delle giustificazioni sull’anomalia delle offerte presentate dalla Ricorrente S.p.a e dalla Controinteressata.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 14243 del 3 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo
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