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Il risarcimento in forma specifica, ovvero l’aggiudicazione provvisoria in favore del ricorrente vincitore, potrà trovare pieno accoglimento solo dopo

Pubblicato il 15/06/2010
Pubblicato in: Sentenze
Il risarcimento in forma specifica, ovvero l’aggiudicazione provvisoria in favore del ricorrente vincitore, potrà trovare pieno accoglimento solo dopo la verifica in capo allo stesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis di gara

Quanto alla domanda di risarcimento del danno occorso, l’istante ha richiesto la sua reintegrazione in forma specifica e, solo subordinatamente, per equivalente, assuntamente integrato dalle spese sostenute per la presentazione dell’offerta, dal pregiudizio economico subito per la perdita di chance, dall’inutile immobilizzazione di mezzi tecnici e di risorse, nonché dal lucro cessante rappresentato dall’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto pari al 10% della propria offerta.

A questo proposito giova osservare che la domanda di risarcimento del danno in forma specifica sottende, peraltro, una reale ed effettiva azione di adempimento, essendo diretta a conseguire l’accertamento della fondatezza della pretesa all’aggiudicazione dell’appalto, il che può e deve peraltro intervenire non già in base ai vizi fondatamente dedotti nei confronti del controinteressato, ma esclusivamente alla luce dell’offerta presentata e della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica in capo al ricorrente.

Per questo aspetto, tuttavia, seppure il ricorrente sia l'unico concorrente rimasto in gara, fa nella specie difetto la prova che l’appalto debba essergli aggiudicato, atteso che l’istruttoria espletata dalla Stazione appaltante ha avuto ad oggetto esclusivamente la posizione del Consorzio controinteressato dopo l’aggiudicazione provvisoria in suo favore: l’estromissione dalla gara di quest’ultimo con annullamento nei termini sopra precisati del rapporto contrattuale costituitosi con la sottoscrizione del relativo contratto si traduce, dunque, nel solo obbligo in capo alla resistente Società di dare esecuzione alla presente pronuncia, disponendo dapprima l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’istante e quindi procedendo alla successiva istruttoria, dando corso soltanto in esito alla positiva verifica dei requisiti all’assegnazione del contratto a favore del ricorrente (cfr., in termini, T.R.G.A. Trento, 7.10.2009, n. 251 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 4.3.2009, n. 456).
A tale stregua altra pretesa non può essere riconosciuta al ricorrente, il quale potrà vantare ogni altro diritto, ivi compreso il risarcimento del danno per equivalente in relazione alla procedura di liquidazione volontaria in corso, se non successivamente all’eventuale aggiudicazione, che è vicenda diversa dal mero impulso a portare a termine la procedura di gara ora per allora indotto dall’accoglimento del ricorso.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 151 del 7 giugno 2010 pronunciata dal Tar Trentino Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento
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