il rimedio dell’esecuzione in forma specifica, insito nell’accoglimento della domanda demolitoria, costituisce il prius della tutela risarcitoria.
La domanda risarcitoria va respinta stante la piena satisfattività dell’accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione e la conseguente necessità che l’amministrazione disponga l’aggiudicazione in capo alla ricorrente, la quale si era posizionata al secondo posto nella graduatoria di merito della gara.
E’ infatti noto i principio per il quale “Nell'ambito degli appalti pubblici, se l'aggiudicataria vittoriosa in sede giurisdizionale opta per il risarcimento in forma specifica, essa subentra a titolo derivato per effetto della sentenza di annullamento dell'aggiudicazione” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 10 novembre 2008, n. 9937).
Subentro, assistito in dal rimedio del giudizio di ottemperanza, reso possibile dalla circostanza che il servizio oggetto della contestata gara non è stato ancora eseguito, laddove nel caso contrario sarebbe spettato il risarcimento per equivalente monetario che può quantificarsi nella misura del 10% dell’importo contrattuale, poiché “in caso di annullamento dell'aggiudicazione di un appalto già esaurito o comunque pervenuto ad un punto di esecuzione tale da impedire il soddisfacimento in forma specifica dell'interesse del soggetto illegittimamente pretermesso dalla procedura di aggiudicazione, il lucro cessante, vale a dire l'utile economico che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione non avvenuta per l'illegittimità dell'azione amministrativa, deve essere risarcito riconoscendo la spettanza nella sua interezza dell'utile di impresa nella misura del 10%” (T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 14 febbraio 2008, n. 203).
Rammenta inoltre al riguardo la Sezione che in materia di risarcimento dei danni patiti per effetto dell’illegittima aggiudicazione i appalti la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che il rimedio dell’esecuzione in forma specifica, insito nell’accoglimento della domanda demolitoria, costituisce il prius della tutela risarcitoria.
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 467 del 29 gennaio 2010 emessa dal Tar Piemonte, Torino
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