Il ricorso è fondato, essendosi verificata la violazione del giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 4981 del 17 settembre 2009, recante la condanna del Comune di Benevento al pagamento di € 256.341,50 a titolo di risarcimento del danno in favore della Ricorrente Costruzioni, oltre agli interessi legali maturati dalla data di deposito della pronuncia.
In particolare, l’amministrazione intimata è rimasta inadempiente rispetto all’obbligazione pecuniaria incorporata nel titolo costituito dalla citata sentenza n. 4981 del 17 settembre 2009, nonostante l’inutile decorso del termine di 30 giorni dalla diffida del 7 dicembre 2009 ed i successivi solleciti rivoltile dalla Ricorrente Costruzioni, e senza che sussistesse alcuna ragione per sottrarsi legittimamente al dovere di eseguire il dictum giurisdizionale.
Ed invero, l'amministrazione è, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può venir meno a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per ciò che concerne l'an e il quando, ma avendo, al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo.
Onde sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento dell’obbligazione pecuniaria nascente a suo carico dal giudicato di condanna, essa non può, pertanto, invocare asserite carenze di fondi di bilancio o difficoltà finanziarie (Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439; TAR Calabria, Catanzaro, 23 giugno 2009, n. 664), le quali non costituiscono, di per sé, legittima causa di impedimento all’ottemperanza, ma è tenuta, viceversa, ad assumere tutte le iniziative dirette ad effettuare il pagamento dovuto (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 6 novembre 2007, n. 10950), anche procedendo al contenimento delle spese obbligatorie (Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2009, n. 103; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 26 gennaio 2009, n. 103; TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10759; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 febbraio 2010, n. 100 e n. 101), pena, altrimenti, la sostanziale vanificazione della tutela giurisdizionale apprestata in via risarcitoria.
Ed è appena il caso di soggiungere che, nel giudizio di esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, l’adito giudice dell’ottemperanza, una volta accertato l’oggettivo inadempimento, è investito solo della funzione di garantire l'espletamento degli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza alcun onere di doversi dar carico delle ragioni della situazione debitoria e dell'imputabilità dell'inerzia riscontrata (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 480; TAR Calabria, Catanzaro, 23 giugno 2009, n. 664).
8. Il ricorso in epigrafe deve essere, dunque, accolto, stante la ravvisata fondatezza delle doglianze proposte dalla Ricorrente Costruzioni.
Conseguentemente va ordinato al Comune di Benevento di dare esecuzione alla sentenza n. 4981 del 17 settembre 2009, e cioè di porre in essere le attività dirette al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 256.341,50, oltre agli interessi legali decorrenti dalla sua data di deposito.
L’amministrazione intimata dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione.
9. In caso di perdurante inottemperanza dopo lo spirare del termine dianzi fissato, il Collegio nomina fin da ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Benevento o un funzionario da lui delegato all’incombente e munito di specifiche competenze per il relativo espletamento.
Il commissario ad acta dovrà provvedere, entro i 45 giorni successivi alla presentazione di apposita istanza di parte, al pagamento degli importi dovuti alla Ricorrente Costruzioni, determinandone il complessivo ammontare (siccome riveniente dal capitale di € 256.341,50 sommato agli interessi legali decorrenti dal 17 settembre 2009), adottando gli atti (ad es., variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti) volti a reperire i fondi all’uopo necessari ed emettendo il corrispondente titolo di spesa, ferme restando le ipotesi di impignorabilità previste dal comma 2 (nella versione rivisitata da Corte cost., 18 giugno 2003, n. 211), nonché l’onere di attestazione di copertura finanziaria di cui al successivo comma 5 dell’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Le spettanze dovute al commissario ad acta verranno liquidate con separato decreto.
10. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico dell’amministrazione intimata nella misura di complessivi € 1.500,00, che si liquidano in favore della ricorrente.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 18934 del 12 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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