il richiesto annullamento del bando non potrebbe giammai comportare l’attribuzione dell’appalto al ricorrente, tenuto conto che, al più, l’eventuale eliminazione dei due criteri di valutazione censurati (il fatturato e le referenze) piuttosto farebbe conseguire, salva e previa ulteriore diversa integrazione, l’aggiudicazione alla terza partecipante alla gara.
In conseguenza della prospettata, e, per quanto sopra detto, accertata, illegittimità del bando di gara in parte de qua, il consorzio ricorrente ha proposto contestuale domanda di risarcimento dei danni: orbene, va anzitutto precisato che dall’annullamento in parte de qua del bando non discende affatto automaticamente la aggiudicazione in favore del Consorzio ricorrente.
Deve in proposito rilevarsi che il ricorrente individua la lesione di cui chiede il ristoro (cfr. ricorso introduttivo) nella mancata attribuzione dell’appalto (“..nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, sin da ora si propone domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance conseguente alla mancata acquisizione dell’appalto”, ed ancora “Sussistono…tutti i presupposti sia del comportamento colposo dell’Amministrazione, sia del danno subito dalla ricorrente e sia infine il nesso di causalità tra il comportamento dell’Amministrazione ed il danno subito, ingiusto per la lesione dell’interesse legittimo alla aggiudicazione della gara e quindi all’esecuzione dell’appalto”, cfr. ricorso introduttivo, pag.10).
Orbene, va anzitutto precisato che dall’annullamento in parte de qua del bando, così come disposto alla stregua del punto IV) che precede, non discende affatto automaticamente la aggiudicazione in favore del Consorzio ricorrente.
Va espressamente considerato, infatti, che la ritenuta illegittimità di due dei criteri di valutazione dell’offerta comporterebbe, di necessità, la integrazione del bando stesso, con fissazione di criteri di valutazione differenti ovvero di diversi pesi da attribuire ai criteri tuttora riconosciuti validi, non più possibile sia per l’intervenuta conoscenza delle offerte da parte della Commissione sia, in senso più dirimente, per il decorso temporale dell’appalto in questione, limitato alla gestione dei parcheggi pubblici dal 30 giugno al 10 settembre 2006.
Infatti, anche se l’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto prevedeva che, al termine dell’appalto de quo, l’Amministrazione avrebbe avuto la possibilità di scegliere : “1) d’interrompere il rapporto senza alcun obbligo; 2) di acquistare i parcometri il cui valore dovrà essere determinato in funzione del valore di mercato; 3) di continuare la gestione per un massimo di 72 mesi con percentuale definitiva da fissare alla stipula della convenzione”, nessuna delle parti in causa ha rappresentato gli esiti successivi dell’appalto de quo, le cui vicende non sono pertanto note.
Tutte circostanze che ostano, in astratto, alla possibilità di disporre un risarcimento in forma specifica nel senso prospettato dal ricorrente, con diretta attribuzione dell’appalto de quo.
V.4) Ma, sotto diverso ed ulteriore profilo, il Consorzio ricorrente non avrebbe potuto in ogni caso aggiudicarsi l’appalto, avendo conseguito un punteggio comunque inferiore a quello conseguito da altra partecipante alla gara (cfr. verbale del 19 giugno 2006, da cui risultano i migliori punteggi attribuiti alla AIPA s.p.a., con riferimento ad entrambi i criteri residuati, per un totale di punti 65,56, rispetto ai 58.83 attribuiti al ricorrente e, depurati dai punteggi attribuiti in forza dei criteri ritenuti illegittimi, per un totale di punti 60 a fronte dei complessivi 50,42 attribuiti alla ricorrente).
Anche per tale profilo, il richiesto annullamento del bando non potrebbe giammai comportare l’attribuzione dell’appalto al ricorrente, tenuto conto che, al più, l’eventuale eliminazione dei due criteri di valutazione censurati (il fatturato e le referenze) piuttosto farebbe conseguire, salva e previa ulteriore diversa integrazione, l’aggiudicazione alla terza partecipante alla gara.
V.5) Il che fa conseguire l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta.
A cura di Sonia LAzzini
RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO LA SENTENZA NUMERO 362 DEL 15 APRILE 2010 PRONUNCIATA DAL TAR ABRUZZO, AQUILA
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