Il requisito dell’unicità del contratto posto a fondamento dell’ attività continuativa di “resocontazione” espletata nel triennio 2004-2006 deve essere interpretato con riguardo non al contratto come atto formalmente unico ma al contratto come rapporto sostanzialmente unitario.
Posto, infatti, che la clausola della normativa di gara mira all’apprezzamento dell’esperienza operativa acquisita per effetto dello svolgimento continuativo di una prestazione economicamente rilevante, deve ritenersi decisiva la circostanza che le prestazioni siano state rese nell’ambito di un rapporto proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze del medesimo committente pubblico mentre si appalesa neutro il dato della sussistenza di un unico contratto originario come fonte geneticamente unitaria del rapporto pattizio.
L’interpretazione teleologica della disciplina di gara, conforme ai parametri di ragionevolezza e coerente con il canone del favor partecipationis, induce quindi ad accedere all’esegesi esplicitata nella prima richiamata nota di chiarimenti resa dalla stazione appaltante.
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, si deve allora convenire nel senso della dimostrazione del possesso, da parte dell’aggiudicataria, del requisito di cui alla disciplina di gara, posto che già la documentazione versata in sede di gara consentiva di appurare la continuatività delle prestazioni e l’unitarietà del rapporto, pur non mettendo in luce il dato, che si è visto non decisivo, dell’unicità del contratto come atto-fonte.
Si aggiunga che ogni profilo di dubbio è dissipato dalla rammentata nota del 9.6.2008 della Corte d’Appello di Roma, ove si attesta che l’attività svolta per conto del Tribunale di Viterbo tra il 2004 ed il 2006, per un importo fatturato di euro 218.151,06, è stata resa nell’ambito di un contratto da intendesi come unico, trattandosi di un rapporto instaurato sulla base di un contratto stipulato in data 2.12.2004, con scadenza 2.12.2005, prorogato fino all’aggiudicazione della gara nazionale, avvenuta in data 16.11.2006.
Si deve precisare che la produzione in giudizio di tale ultima certificazione in corso di giudizio non viola il principio della par condicio, trattandosi non già di inammissibile integrazione di documentazione sostanzialmente carente ma di nota di chiarimento della portata di documenti già resi nel corso della procedura attestanti l’importo fatturato e la durata dei sevizi espletati.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7513 del 15 ottobre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
Utilità