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il possesso dei requisiti speciali deve essere dichiarato sin dalla manifestazione di interesse

Pubblicato il 15/12/2010
Pubblicato in: Sentenze

Indizione di una procedura negoziata, previa pubblicazione di bando di gara, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006: il possesso dei requisiti speciali deve essere dichiarato sin dalla manifestazione di interesse

La norma non esclude che la stazione appaltante possa anticipare la produzione delle documentazione richiesta, chiedendone l’allegazione alla stessa domanda di partecipazione.

la fase di prequalificazione è finalizzata proprio a selezionare le imprese da invitare, individuandole tra quelle, non solo legittimate, in via generale, a partecipare alle gare pubbliche, ma anche aventi, nello specifico, il profilo più confacente alle esigenze della stazione appaltante.

Di tanto vi è un chiaro riscontro nel Codice dei contratti, laddove, con riferimento alla tipologia di selezione di cui si controverte, chiarisce che “le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.” (art. 56, comma 4, d.lgs. n. 163/2006).

La norma è indice del fatto che la scansione procedimentale è modulata dalla stazione appaltante con ampia discrezionalità, al fine di garantire le condizioni per il più efficiente svolgimento del meccanismo di selezione, preliminare alla successiva negoziazione.

Né tale conclusione è inficiata dalle disposizioni relative al contenuto dell’invito ad offrire (art. 67 del d.lgs. n. 163/2006), invocate ex adverso.

La norma, infatti, nella parte in cui prescrive che l’invito ad offrire rechi, tra l’altro “l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall’invito, e secondo le stesse modalità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42”, non esclude che la stazione appaltante possa anticipare la produzione delle documentazione richiesta, chiedendone l’allegazione alla stessa domanda di partecipazione.

Essa inoltre presuppone, a ben vedere, che in quest’ultima, figurino, appunto, “le dichiarazioni verificabili prescritte dal bando”.

Così, anche nel caso in esame, pur volendo ammettere che il bando non fosse perspicuo circa la necessità di allegare, sin dalla manifestazione di interesse, la certificazione camerale e quella concernente il casellario giudiziale, lo stesso appare invece chiaro nella parte in cui chiede alle imprese di dichiarare (e descrivere) il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale.

Quanto testé rilevato, destituisce di fondamento anche le censure riferite alla stessa lex specialis, la quale appare conforme non solo alle disposizioni del Codice dei Contratti, appena riportate, ma, altresì, al peculiare contesto emergenziale in cui è stata adottata.

Per quanto occorrer possa, è facile rilevare, comunque, che le uniche norme del d.lgs. n. 163/2006 derogate dal Commissario Delegato (in virtù dei poteri conferitigli dall’O.P.C.M. n. 3742/2009), risultano essere quelle relative ad alcuni dei termini disciplinati dall’art. 70.

Infine, per completezza, si evidenzia che l’amministrazione non ha errato nemmeno là dove non ha ritenuto di fare applicazione delle norme del Codice dei contratti in materia di regolarizzazione documentale.

Come noto, infatti, tali disposizioni consentono di sanare mere carenze formali e non già di integrare dichiarazioni o documenti mancanti ab origine (cfr., ex plurimis, Cons. St., V, 14 settembre 2010, n. 6687).

4. Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 35334 del 3 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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