La motivazione della valutazione effettuata circa l'anomalia delle offerte in una gara d’appalto di opera pubblica costituisce l'elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, in quanto permette un controllo sulla logicità della stessa, senza possibilità per il giudice di sostituirsi alla p.a. o trasmodare nelle determinazioni che appartengono al merito dell'azione amministrativa.
Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi espressione di discrezionalità tecnica deve limitarsi al controllo formale dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa; esso deve pure estendersi, ove necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, al controllo dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza quanto ai criteri tecnici e relativo procedimento applicativo, fermo restando che esula dalla competenza del giudice amministrativo il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico, compiute dalla p.a. sulla base delle cognizioni tecniche acquisite.
In tema di anomalia, compito primario del giudice è quello di verificare se il potere amministrativo sia stato tecnicamente esercitato in modo conforme ai criteri di logicità, congruità, razionalità e corretto apprezzamento dei fatti.
Il superamento, quindi, grazie anche alla novità di cui all'art. 16, legge n. 205/2000 (consulenza tecnica), di ostacoli processuali capaci di limitare in modo significativo l’ampiezza della verifica giurisdizionale sulla correttezza delle operazioni e delle procedure integranti il giudizio tecnico non implica che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giustiziale, il giudice possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non erroneo né illogico formulato dall'organo amministrativo, cui la legge attribuisca la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto.
Nella verifica dell'anomalia, pertanto, l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, per l'effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, a causa dei residui dubbi circa l'idoneità dell'offerta, insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, a garantire l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. C.S., sez. VI, dec. 3 maggio 2002 n. 2334).
Dunque, le valutazioni operate con gli atti amministrativi gravati si sottraggono alle censure proposte in prima istanza e riprospettate in appello, non potendosi ravvisare in alcun modo i dedotti profili di erroneità e di evidente incongruenza, in presenza della già evidenziata correttezza metodologica seguita nella relazione del R.u.p. e delle coerenti conclusioni ivi formulate circa l’analisi sia dei singoli prezzi e del loro valore ponderale, in rapporto alle lavorazioni previste in progetto, sia del prezzo complessivamente offerto.
Conclusivamente, l’appello va respinto, anche per i profili risarcitori, nella riscontrata assenza di provvedimenti lesivi illegittimi (il che rende comunque improcedibile l’appello incidentale, proposto dalla Controinteressata s.p.a. mediante il mero richiamo del ricorso incidentale da essa spiegato in prime cure ed ivi non esaminato, appello incidentale in ogni caso e prima di tutto inammissibile, in quanto proposto in una semplice memoria neppure notificata alle altre parti processuali), con salvezza dell’impugnata pronuncia ed a spese ed onorari del giudizio di secondo grado integralmente compensati per giusti motivi tra le parti ivi costituite, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza, mentre l’immediato deposito della presente decisione esonera il collegio dal dover pubblicare subito il dispositivo (ex art. 119 nn. 1 lett. a), 5 e 7, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104), adempimento neppure richiesto da alcuna delle parti, in occasione della pubblica udienza di discussione.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisone numero 7632 del 28 ottobre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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