Il Comune a seguito della proposizione del ricorso e dell’accoglimento in sede cautelare della domanda di sospensione dell’esito della gara che ha visto aggiudicataria la Ditta T, ha dovuto fronteggiare una contingenza imprevedibile e, comunque, non gestibile con ordinari strumenti amministrativi
Attesa la natura temporanea ed interinale dell’efficacia del giudicato cautelare ed in presenza della circostanza che il contratto con la ricorrente era già scaduto, correttamente l’Amministrazione ha fatto ricorso al potere di ordinanza ex art. 50 del T.U. sugli Enti Locali (potere previsto come "valvola di sicurezza " dell'ordinamento) del quale le Amministrazioni possono avvalersi nei casi in cui sia necessario affrontare una situazione imprevista ed al fine di evitare danni gravi agli interessi curati dall’Amministrazione
Con i ricorsi per motivi aggiunti proposti dell’odierno ricorrente.impugna i provvedimenti,meglio indicati nella parte motiva, con cui il Sindaco del Comune resistente, con ordinanza contingibile ed urgente, ha imposto alla ditta ricorrente Ambiente di eseguire il servizio di igiene ambientale, nella more della definizione del presente ricorso, alle condizioni di cui all’offerta presentata in sede di gara da essa ditta ricorrente Ambiente.
Secondo la ricorrente, il Sindaco non avrebbe potuto imporle delle condizioni economiche deteriori rispetto a quelle del contratto preesistente (tra la Ricorrente ed il Comune) asseritamente prorogato.
Sarebbero, pertanto, illegittimi e lesivi degli interessi della ricorrente i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, e, pertanto il Comune resistente andrebbe condannato al risarcimento del danno economico per illegittima decurtazione derivante dall’efficacia dell’atto impugnato consistente in Euro 5000 per ogni mese.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Le doglianze non appaiono infondate.
Preliminarmente, ad avviso del Collegio, non è condivisibile la doglianza afferente la presunta illegittimità al ricorso al potere di ordinanza avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
Il Comune a seguito della proposizione del ricorso e dell’accoglimento in sede cautelare della domanda di sospensione dell’esito della gara che ha visto aggiudicataria la Ditta Controinteressata, ha dovuto fronteggiare una contingenza imprevedibile e, comunque, non gestibile con ordinari strumenti amministrativi, costituita dalla necessità di non interrompere il servizio e, soprattutto, di dare esecuzione al giudicato cautelare favorevole alla ricorrente Ambiente, che in virtù di detto giudicato avrebbe dovuto, comunque, gestire il servizio sino al 12/1/2010.
Attesa la natura temporanea ed interinale dell’efficacia del giudicato cautelare ed in presenza della circostanza che il contratto con la ricorrente era già scaduto, correttamente l’Amministrazione ha fatto ricorso al potere di ordinanza ex art. 50 del T.U. sugli Enti Locali (potere previsto come "valvola di sicurezza " dell'ordinamento) del quale le Amministrazioni possono avvalersi nei casi in cui sia necessario affrontare una situazione imprevista ed al fine di evitare danni gravi agli interessi curati dall’Amministrazione. Nel che - ovviamente - si disvela anche l'oggettiva novazione del rapporto contrattuale e di servizio intercorrente tra il Comune e la ricorrente Ambiente; la quale è stata autoritativamente e perciò innovativamente onerata dello svolgimento di quel medesimo servizio che svolgeva in precedenza, sulla base di una regolamentazione negoziale e remunerativa ormai superata dal provvedimento contingibile ed urgente.
Né appare censurabile la scelta, latamente discrezionale, del Sindaco di usare quale parametro per calcolare l’importo mensile da corrispondere alla ricorrente, per il servizio impostole, l’offerta di ribasso da essa offerto nella gara per cui è causa, pari al 10,25%, costituendo tale parametro un dato oggettivo proveniente da una stima economico-anziendale della stessa ricorrente Ambiente.
A cura di Sonia LAZZINI
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 338 del 19 febbraio 2010, emessa dal Tar Sicilia, Catania
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