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il comportamento della parte vittoriosa può comportare conseguenze sul...

Pubblicato il 01/07/2010
Pubblicato in: Sentenze
il comportamento della parte vittoriosa può  comportare conseguenze sul piano della ripartizione delle responsabilità, nel senso di escludere o limitare il c.d. rapporto di causalità materiale, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., o ai fini di limitare i danni risarcibili, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c..

Ma ciò può avvenire esclusivamente quando colui che ha interesse all’esecuzione della pronuncia omette del tutto di attivarsi affinché ciò accada (attenuazione della responsabilità dell’Amministrazione e, quindi, possibile applicazione del primo comma del ridetto art. 1227 c.c.), oppure adotta comportamenti finalizzati ad impedire l’adempimento del dictum giudiziale (esclusione della responsabilità dell’amministrazione, con conseguente applicazione del secondo comma dell’art. 1227 c.c.).

Per tali ragioni la pronuncia di primo grado va riformata nella parte in cui ha operato la riduzione del 50% del risarcimento, a causa del concorso colposo nella causazione del danno da parte della S.r.l. Ricorrente per aver omesso di portare ad esecuzione le pronunce favorevoli

L’Amministrazione censura la pronuncia impugnata ritenendo, in estrema sintesi, che i primi giudici non avrebbero fatto corretta applicazione dei precetti contenuti nell’art. 1227 c.c.. Secondo la difesa erariale, la circostanza che il ricorrente vittorioso (già in sede cautelare) non abbia provveduto ad incardinare, nel corso degli anni, un ricorso per l’esatta esecuzione delle pronunce ottenute, configurerebbe la fattispecie indicata nel secondo comma del predetto art. 1227 c.c. a tenore del quale deve escludersi qualunque forma di risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usare l’ordinaria diligenza.
Il ricorrente in primo grado, secondo l’Amministrazione, avrebbe addirittura omesso di incardinare un ricorso per l’esecuzione al fine di precostituirsi un giudizio finalizzato al risarcimento del danno.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

La tesi è priva di pregio.
Il ricorso per l’esecuzione, ed in generale i rimedi esperibili per conseguire quanto statuito nelle pronunce giurisdizionali, sono strumenti predisposti dal legislatore per neutralizzare eventuali comportamenti patologici della PA la quale non si adegua ai comandi impartiti dai Giudici; ad essi non può che accordarsi natura eccezionale.
La regola, invece, consiste nella spontanea esecuzione dei precetti del Giudice. Ogni provvedimento del GA, infatti, si conclude con la formula esecutiva (o con altra ad essa equivalente), non certo distile, “la presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione”, “ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.
Ciò vale sempre, ma vale, a maggior ragione, quando l’effetto conformativo della pronuncia adottata sia del tutto vincolato non lasciando spazio ad interpretazione alcuna (come nel caso di specie).
Peraltro, ove si ritenesse di condividere il principio prospettato dall’Amministrazione provinciale di Taranto, lo stesso avrebbe effetti inaccettabili di natura inflattiva del contenzioso. E, infatti, al fine di non incappare in ipotesi di concorso di colpa, ogni ricorrente vittorioso, in mancanza di spontanea ed immediata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, si vedrebbe sempre costretto ad incardinare comunque un ulteriore ricorso per l’esecuzione (o per l’ottemperanza), anziché limitarsi a continuare a diffidare l’Amministrazione ad eseguire le pronunce giurisdizionali.
Il Collegio non intende escludere che, in taluni casi, il comportamento della parte vittoriosa possa comportare conseguenze sul piano della ripartizione delle responsabilità, nel senso di escludere o limitare il c.d. rapporto di causalità materiale, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., o ai fini di limitare i danni risarcibili, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.. Ma ciò può avvenire esclusivamente quando colui che ha interesse all’esecuzione della pronuncia omette del tutto di attivarsi affinché ciò accada (attenuazione della responsabilità dell’Amministrazione e, quindi, possibile applicazione del primo comma del ridetto art. 1227 c.c.), oppure adotta comportamenti finalizzati ad impedire l’adempimento del dictum giudiziale (esclusione della responsabilità dell’amministrazione, con conseguente applicazione del secondo comma dell’art. 1227 c.c.).
Orbene, nel caso di specie, nessuna delle due ipotesi può essere ravvisabile. Ed infatti, ottenuta la tutela cautelare l’odierno appellante principale ha inoltrato in più occasioni apposite diffide all’Amministrazione soccombente onde ottenere il bene della vita vantato. Nonostante ciò la PA intimata è rimasta sempre e completamente inerte, con ciò aggravando la propria responsabilità.
Peraltro, questo Consiglio ha di recente ribadito (cfr. Cons. St., Sez. VI, dec. n. 2751/08) come debba escludersi che possa essere considerata colposa la condotta del ricorrente che non promuove un’istanza cautelare potenzialmente idonea ad evitare il danno o ad eliderne la portata, e ciò al fine di evitare “il concreto pericolo di dare la stura ad un uso indiscriminato e distorto dell’istanza cautelare, eventualmente presentata pur nella consapevolezza dell’insussistenza dei requisiti, unicamente al fine di mettersi al riparo dal rischio di vedersi addebitati danni che si sarebbero potuti evitare con la proposizione della detta istanza”.
Orbene, nel caso di specie, non solo l’istanza cautelare era stata proposta, non solo era stata accolta, ma, come già rilevato, alla stessa erano conseguite diverse diffide volte ad ottenere quanto di diritto del ricorrente.
Fondato è invece il ricorso principale.
Ed infatti, per tutto quanto innanzi detto a proposito della responsabilità delle parti (pubblica e privata), deve escludersi che la S.r.l. Ricorrente abbia concorso al realizzarsi dei danni patiti.
La stessa, infatti, a parere del Collegio, al fine di non incappare in concorso di colpa, non era affatto tenuta a proporre ricorso per l’esecuzione, essendo più che sufficiente ad escludere ciò: da un lato, la mancata spontanea esecuzione da parte della Provincia di Taranto alla pronuncia cautelare del TAR di Lecce, dall’altro la circostanza che, stante l’inerzia dell’Amministrazione intimata, la parte vincitrice abbia più volte stimolato (con apposite diffide) la doverosa attività dell’Amministrazione.
Per tali ragioni la pronuncia di primo grado va riformata nella parte in cui ha operato la riduzione del 50% del risarcimento, a causa del concorso colposo nella causazione del danno da parte della S.r.l. Ricorrente per aver omesso di portare ad esecuzione le pronunce favorevoli.
4. Infine, il Collegio ritiene che all’appellante principale vada corrisposto anche il danno curriculare nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute (rispetto al 5% richiesto).
La richiesta di tale voce di danno, infatti, non comporta immutazione del libello, ma costituisce uno sviluppo dell’originaria domanda risarcitoria. Sul punto, questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di ribadire che la richiesta di risarcimento del danno emergente può essere accolta anche quando il ricorrente si sia limitato in primo grado a richiedere il c.d. lucrocessante: in quanto diretto al conseguimento di un bene della vita che il ricorrente assume ingiustamente denegatogli dal provvedimento o dal comportamento dell'amministrazione, il gravame deve essere interpretato, infatti, nella sua globalità e, pertanto, una istanza non espressamente proposta può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con il petitum e la causa petendi e non estenda l'ambito di riferimento (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3878).
5. I relativi incombenti dovranno essere eseguiti dalla Provincia di Taranto la quale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla notificazione della stessa, dovrà proporre in favore della ricorrente il pagamento delle somme quantificate, secondo i criteri individuati dal TAR, come modificati con la odierna pronuncia.
6. In conclusione l’appello principale va accolto, mentre quello incidentale va respinto.

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3902 del 22 giugno 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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