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Fattispecie idonea ad integrare gli estremi del reato di turbativa d’asta di cui all’art. 353 c.p.

Pubblicato il 23/12/2010
Pubblicato in: Sentenze

Fattispecie idonea ad integrare gli estremi del reato di turbativa d’asta di cui all’art. 353 c.p.

Infine, va precisato che dal verbale di gara del 27/10/2009 emerge che 235 imprese su 236 hanno presentato la medesima il medesimo ribasso percentuale (7, 3152%),

per cui il Collegio non può fare a meno di rilevare l’ormai ricorrente fenomeno dell’identità della percentuale di ribasso presentata dai concorrenti, mentre per nozione di comune esperienza (art. 115 c.p.c.) appare di difficile probabilità statistica che l’identica percentuale di ribasso possa essere frutto di casualità, tenuto conto anche della disciplina introdotta dalla l.r. 20/2007 che aumentato da 3 a 4 il numero delle cifre decimali da indicare nel ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente (cfr. C.G.A. ord. n.343/2009 T.A.R. Sicilia- Palermo, sez II, ordinanza 325/2009).

Tale fenomeno già sintomatico della violazione della regola della segretezza dell’offerta propria dell’evidenza pubblica, induce a ritenere che l’identità di un elevato numero di percentuale di ribasso oltre a influenzare le medie aritmetiche possa assumere i connotati di un ribasso d’asta concordato tra i concorrenti, idoneo a integrare gli estremi del reato di turbativa d’asta di cui all’art. 353 c.p.

Per le ragioni suesposte e per l’elevata incidenza statistica di tale fenomeno nella quasi totalità delle gare di appalto di lavori pubblici nella regione Siciliana, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento delle operazioni di gara, per la valutazione della sussistenza di eventuali ipotesi di reato nei fatti descritti; copia della presente ordinanza va trasmessa, altresì, alla Procura regionale della Corte dei Conti di Palermo, per quanto di competenza in relazione all’eventuale riscontro di danno erariale.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4560 del 30 novembre 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

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