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Evidente che il bando recava una sorta di invito alle concorrenti affinché proponessero soluzioni alternative a quelle di base

Pubblicato il 22/09/2010
Pubblicato in: Sentenze
Appare evidente che il bando, lungi dall’escludere proposte di variante, attraverso la promessa di un punteggio più favorevole, recava una sorta di invito alle concorrenti affinché proponessero soluzioni alternative a quelle di base, con il solo limite della salvaguardia dell’economicità e della funzionalità dell’intervento da appaltare.

Va tenuto presente, d’altra parte, che la giurisprudenza sottolinea costantemente la naturale vocazione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa a recepire i suggerimenti innovativi provenienti dall’esperienza e dalla capacità tecnica delle imprese concorrenti.

La Sezione ha affermato infatti: “E’ insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara è definitivo, deve ritenersi consentito alle imprese di proporre le variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.” (Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2010 , n. 3806; 12 febbraio 2010 , n. 743; 17 settembre 2008 n. 4398; 11 luglio 2008 n. 3481).

Tanto premesso, è da ritenere legittimo l’operato della commissione giudicatrice con riguardo alla determinazione del metodo da impiegare per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, perché i criteri emergenti dal verbale n. 3, ricordati sopra, costituiscono la naturale specificazione dei principi enunciati dall’art. 5 del bando, che, come si è visto, consentiva la valutazione e la valorizzazione delle proposte costruttive in variante rispetto al progetto base.

4. Né l’appellante è stato in condizioni di dimostrare che le innovazioni proposte dall’aggiudicataria assumevano rilievo tale da provocare lo stravolgimento dell’opera da appaltare incidendo sui caratteri essenziali della prestazione e quindi sulla par condicio tra le concorrenti.
L’appellante menziona a tale riguardo il prolungamento della strada di circa 300 metri e la realizzazione di una rotatoria con riduzione dei rilevati stradali di quasi la metà di quelli previsti in progetto. Tale allegazioni, invero, non si rivelano significative non essendo accompagnate dalla necessaria dimostrazione della entità proporzionale della variante rispetto alla previsione originaria, posto che l’appellante, sul punto, si è limitata ad esprimere una propria valutazione tecnica di dissenso rispetto al carattere migliorativo stimato dalla commissione.
In conclusione, risultano privi di pregio i diversi profili in cui è articolata la doglianza in esame.

5. Il secondo mezzo di gravame investe, invece, il sub-criterio 2, cui si addebita di aver consentito alla Commissione la attribuzione di punteggio in violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta.
Si allude alla menzione, nella detta disposizione, della esecuzione di interventi simili, degli aspetti della sicurezza minimizzando il disagio della popolazione comunale tramite la limitazione di rumore, polveri, fango, della salvaguardia della continuità dei servizi, dell’organizzazione aziendale.
A tale riguardo il Collegio deve rilevare che, tenuto conto del rigetto del primo motivo di gravame, la censura in esame risulta improcedibile per difetto di interesse, posto che l’eventuale accoglimento non determinerebbe modifica dell’esito della gara.
L’aggiudicataria infatti ha riportato un punteggio totale per la valutazione dell’offerta tecnica (65) che supera largamente quello conseguito dall’appellante (37,19), sicché anche sottraendo all’aggiudicataria il punteggio di 20, ottenuto per il sub-criterio 2, l’ordine della graduatoria non subirebbe modificazione.
6.Ciò premesso, il Collegio ritiene di osservare che la doglianza in esame avrebbe potuto ricevere valutazione favorevole soltanto in parte, ossia limitatamente alla valutabilità delle esecuzione degli interventi simili, che oggettivamente appare estranea alle caratteristiche tecniche dell’offerta.
Diversamente, gli altri aspetti presi in considerazione dal bando ai fini ora in esame (sicurezza, disagi alla popolazione, continuità dei servizi pubblici, ed anche organizzazione aziendale, ovviamente riferita all’esecuzione dell’appalto) non risultano incompatibili con un giudizio tecnico sulla proposta, potendo ben essere intesi come riferiti, non alla concorrente, bensì alle caratteristiche ed alle modalità operative proprie del progetto presentato, e quindi legittimamente valutabili ai fini del punteggio previsto.
7. Da tutto quanto sopra consegue il rigetto dell’appello.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6545 del 10 settembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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