E’ legittimo che un’appendice di una polizza provvisoria _facente parte integrante del contratto_ contenga anche l’impegno a emettere la definitiva in caso di aggiudicazione
L’importo della cauzione definitiva non può essere conosciuto a priori, basandosi sull’importo dell’offerta della ditta partecipante altrimenti verrebbero alterati il noto principio della segretezza dell’offerta economica, posta a presidio della par condicio dei concorrenti.
Illegittima esclusione da una gara in quanto con riferimento alla garanzia richiesta dal disciplinare di gara a pag. 5, relativamente alla polizza fideiussoria definitiva, la Stazione Appaltante aveva ritenuto mancante sia l’indicazione del termine di 10 giorni entro cui produrre tale garanzia sia l’espressa indicazione dell’entità dell’importo garantito (nella misura del 10 %).
Con ricorso notificato in data 10 luglio 2009 e successivamente depositato in data 16 luglio 2009 la parte ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di Matera disponeva la sua esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio igiene urbana, in quanto con riferimento alla garanzia richiesta dal disciplinare di gara a pag. 5, relativamente alla polizza fideiussoria definitiva aveva ritenuto mancante sia l’indicazione del termine di 10 giorni entro cui produrre tale garanzia sia l’espressa indicazione dell’entità dell’importo garantito (nella misura del 10 %).
La parte ricorrente propone le seguenti censure: violazione della clausola contenuta alla pag. 5 del disciplinare di gara; violazione art. 75 e 113 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dei principi espressi in tali norme; violazione art. 2-3-6 l .7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere sotto vari profili, tra cui: travisamento presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione; violazione dell’ art. 1342 c.c., dei canoni ermeneutici dei contratti e falsa applicazione della lex specialis e dei principi in materia di esclusione.
2.- Con atto depositato in data 29 luglio 2009 si è costituito in giudizio il Comune di Matera.
3.-Con ordinanza collegiale 30 luglio 2009, n.306, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione è stata accolta e la ricorrente è stata riammessa alle ulteriori fasi della procedura di gara.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Nel caso de quo è evidente la fondatezza del ricorso, stante l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara della parte ricorrente, nonostante essa avesse rispettato le disposizioni della lex specialis di gara in ordine alla presentazione della polizza fideiussoria sia con riferimento all’impegno, contenuto nell’appendice della polizza fideiussoria- che costituisce parte integrante del contratto di garanzia- a rilasciare la garanzia definitiva entro il termine di dieci giorni sia con riferimento all’impegno a rilasciare la cauzione definitiva pari al 10%, atteso che, in quest’ultimo caso, l’interpretazione della commissione di gara in ordine alla necessità di indicare espressamente l’entità dell’importo garantito, contravviene alla basilare regola della segretezza dell’offerta economica, posta a presidio del principio della par condicio dei concorrenti.
A cura di Sonia Lazzini
Merita di essere segnalata la sentenza numero 45 del 13 febbraio 2010 emessa dal Tar Basilicata, Potenza
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