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E’ legittima l’esclusione di una società consortile, e delle sue consorziate, per non aver comprovato ciascuna di esse i requisiti di moralità e di capacità tecnica

Pubblicato il 24/02/2010
Pubblicato in: Sentenze
E’ legittima l’esclusione di una società consortile (art. 2615 ter cod.civ). e delle sue consorziate, per non aver comprovato ciascuna di esse i requisiti di moralità e di capacità tecnica

Il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese  quali esecutrici del servizio : la possibilità che il consorzio nella forma della società di capitali rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di imputazioni delle attività svolte non implica che la stessa unitarietà  debba valere  nei casi in cui il consorzio non venga in rilievo quale centro autonomo di imputazione, ma per la qualità dei soggetti che vi partecipano

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 3765 del  27 giugno 2007 ci segnala che:

< E’ del tutto privo di pregio anche l’argomento secondo il quale l’esecuzione della commessa sarebbe rimasta in capo alla società consortile  quale unico referente dell’Amministrazione, se è vero, come ammesso, che quest’ultima avrebbe utilizzato risorse e mezzi forniti dalle società consortili.

Non a caso, proprio per evitare equivoci di tal fatta, il bando ha prescritto che “nel caso di RTI o di consorzi tutti gli operatori economici partecipanti (e quindi anche i soci dei partecipanti) dovranno attestare il possesso dei suddetti requisiti (punto III. 2.1.1).

Non può esservi dubbio che gli “operatori economici” suddetti, nel caso di partecipazione alla gara di un consorzio sono le società consortili.>

A cura di Sonia LAzzini
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